E’ entrato in vigore il 1° luglio 2023 una delle più rilevanti novità previste dalla Riforma Cartabia, ovvero la nuova modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 6 del D. Lgs. 28/2010.
Esso si applicherà per le domande di
mediazione depositate dall’ 1.7.2023 e dunque per i primi incontri di
mediazione che si terranno presumibilmente dopo il 20 luglio 2023.
Il nuovo primo incontro sarà di
mediazione effettivo e dunque le parti dovranno essere
presenti e dovranno cooperare “in
buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle
questioni controverse” (art. 8 comma 6).
La partecipazione al nuovo primo incontro avrà
un costo, stabilito a scaglioni secondo il valore della controversia e sarà
corrisposto dalle parti oltre all’indennità di avvio, ma in misura inferiore
alle attuali indennità complessive oggi versate a seguito dell’adesione.
Nel caso in cui le parti raggiugano l’accordo o
decidano di proseguire con successivi incontri, viene prevista l’applicazione
di un’indennità integrativa.
A distanza di poche ore dall’entrata in vigore
della Riforma, però, mancano i decreti attuativi che il
Ministero non ha ancora pubblicato e dunque ancora al momento non é possibile
conoscere il dettaglio delle nuove tariffe di cui alle nuove tabelle
ministeriali.
Fino al 30 Giugno 2023, come è noto, il D. Lgs.
28/2010 all’art. 8 prevedeva la modalità di svolgimento del primo incontro secondo
il modello dell’incontro “filtro” con scelta c.d. OPT-OUT: sedute
al tavolo dell’incontro, il mediatore verificava l’identità delle parti
presenti e illustrava le modalità dello svolgimento e le caratteristiche della
procedura, i rischi e i costi della mediazione, i benefici fiscali in caso di
accordo e prospettava i rischi e i costi dell’alternativa giudiziale.
Dopo la fase informativa veniva
richiesto alle parti di manifestare adesione alla procedura e quindi
di manifestare l’intenzione di procedere o meno.
In caso in cui anche solo una delle due parti
manifestasse volontà negativa alla prosecuzione, la procedura si concludeva
immediatamente dandone atto a verbale e ciò in modo gratuito. Le parti non
erano tenute a pagare alcuna indennità, in quanto la prima sessione era
completamente gratuita (salvo il pagamento anticipato delle spese di avvio col
deposito della domanda o dell’adesione).
Il precedente impianto normativo configurava
infatti il meccanismo che riservava alle parti la scelta del cosiddetto
“OPT-OUT”, cioè la libertà di decidere nel corso del primo incontro di uscire
dalla procedura, senza dover essere gravati di alcuna spesa, ma purtuttavia
soddisfacendo la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 2 bis D.
Lgs. 28/2010. Solo se entrambe le parti dichiaravano la volontà di proseguire
nella mediazione, si avviava la vera e propria fase negoziale e dovevano essere
versate le relative indennità di procedura.
Dal 2013 e quindi da circa una decina d’anni
veniva applicato da tutti gli Organismi di Mediazione il modello dell’incontro
filtro e del meccanismo dell’OPT-OUT.
Dal 1.7.2023 parti ed
avvocati, oltre che mediatori, saranno chiamati a una nuova sfida: tutte
le parti già nel primo incontro saranno chiamate a svolgere con responsabilità
e lealtà il proprio ruolo attivo e consapevole.
Sarà importante che gli avvocati preparino i
propri assistiti alla mediazione individuando e definendo chiaramente negli
incontri preparatori le fasi della strategia negoziale che intendono adottare,
individuando chiaramente con il proprio assistito il cosiddetto “punto di
rottura” della mediazione, i margini estremi della negoziabilità e analizzino
anticipatamente i rischi e i costi processuali di una eventuale scelta di
concludere negativamente la procedura.
Un cambio di passo che la Riforma Cartabia
chiede all’avvocatura che ormai da oltre vent’anni conosce lo strumento della
mediazione e ha imparato ad apprezzare.
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