martedì 5 gennaio 2016

Previdenza avvocati. Vademecum

Come già si sa, per gli avvocati iscritti agli Albi professionali è oggi obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

Essa resta facoltativa solo per i praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro, mentre nessuna scelta diversa dall'iscrizione alla Cassa può essere esercitata né dagli avvocati che siano iscritti ad altri albi professionali né da quelli che svolgano funzioni di giudice di pace, giudice onorario di tribunale o sostituto procuratore onorario in udienza.
 

Il contributo soggettivo

Indipendentemente dal reddito, ogni avvocato è tenuto a versare alla Cassa forense il cd. contributo minimo soggettivo obbligatorio, che, per il 2015, è fissato in Euro 2.810,00.
Tale importo, in ogni caso, è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
Per agevolare l'accesso alla professione, tuttavia, il contributo minimo obbligatorio può essere ridotto al 50% per i praticanti abilitati e, per i primi sei anni di iscrizione, per gli avvocati che si sono iscritti all'Albo prima del compimento dei 35 anni di età.
I percettori di redditi inferiori a Euro 10.300,00, inoltre, hanno la facoltà, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, di chiedere la riduzione per un ulteriore 50%, con riconoscimento, però, di un periodo di contribuzione annuale di soli 6 mesi.
Il contributo soggettivo si completa con il versamento del 14% del reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef, sino all'ammontare del tetto pensionabile (Euro 97.850,00 per il 2015) e del 3% per la parte eccedente.

Il contributo integrativo

Al contributo soggettivo si aggiunge un contributo integrativo.
Esso è stabilito nella misura del 4% del volume annuale d'affari IVA, non concorre alla formazione del reddito professionale e non è soggetto all'Irpef.
Il contributo integrativo, inoltre, è ripetibile nei confronti dei clienti e, pertanto, va inserito in fattura.
L'ammontare minimo di tale contributo, in ogni caso, è pari, per il 2015, a Euro 710.
Non deve essere pagato, tuttavia, dagli avvocati per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, indipendentemente dall'età, mentre per i quattro anni successivi, se l'iscrizione è stata effettuata prima del compimento dei 35 anni di età, esso è ridotto alla metà.
Si precisa, poi, che non sono assoggettati al contributo integrativo i pensionati di vecchiaia e i praticanti abilitati al patrocinio.

Il contributo e l'indennità di maternità

Tutti gli iscritti alla Cassa, inoltre, sono tenuti al pagamento di un contributo di maternità, volto a coprire l'indennità erogata in favore delle professioniste madri.
Esso, per il 2015, ammonta ad Euro 131,00.
Si sottolinea, a tal proposito, che l'indennità di maternità è pari all'80% dei 5/12 del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, prodotto nel secondo anno precedente quello in cui si è verificata la gravidanza, compreso entro limiti minimi e massimi.
Più in particolare, tale importo non può essere inferiore a quello stabilito in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto né superiore a cinque volte l'importo minimo.
L'indennità di maternità è corrisposta in un'unica soluzione per un totale di cinque mensilità (ovverosia le due antecedenti la data presunta del parto e le tre successive la data effettiva del parto).

Il contributo modulare volontario

Tutti gli iscritti alla cassa, infine, possono versare, su base volontaria, un contributo ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, di misura compresa tra l'1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto massimo reddituale.
Non possono, tuttavia, corrispondere il contributo modulare volontario i pensionati, fatta eccezione per coloro che percepiscono pensione di invalidità.

Il modello 5

Ogni avvocato, poi, è tenuto a compilare il cd. modello 5, attraverso il quale comunicare alla Cassa i propri dati reddituali e procedere all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti.
Il modello va compilato a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo e anche nel caso in cui il volume d'affari IVA e il reddito professionale annuo siano pari a zero o, addirittura, negativi.

Il modello 5-bis

I professionisti che hanno svolto attività professionale in forma associata nel corso dell'anno solare cui è riferito il reddito indicato nel modello 5 sono tenuti a un ulteriore adempimento: la compilazione del cd. modello 5 bis.
Attraverso questo modello, che non è alternativo ma aggiuntivo rispetto al modello 5, si comunica alla Cassa il dato reddituale complessivo degli studi legali associati o delle società tra professionisti.

Le scadenze fissate per gli adempimenti

I pagamenti dovuti dagli iscritti alla Cassa forense, in ogni caso, non sono dovuti tutti insieme.
Annualmente, infatti, sono fissate delle scadenze (che più o meno si ripetono di anno in anno) per poter provvedere a pagamenti rateali.
Per il 2015, in particolare, i contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità possono essere pagati in quattro rate, con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre. Proprio tale data costituisce anche il termine ultimo oltre il quale eventuali omissioni o ritardi nel pagamento dei contributi minimi sono sanzionati.
Sempre il 30 settembre 2015 è stato individuato quale termine entro il quale inviare il mod. 5/2015 e il mod. 5bis/2015.
Con riferimento, invece, ai contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2014, le due rate per il pagamento previste per il 2015 sono 31 luglio e 31 dicembre.
Al 31 ottobre è stato fissato il termine per il pagamento dei contributi minimi dell'anno in corso, degli anni precedenti e degli istituti facoltativi (riscatto, ricongiunzione, retrodatazione).
Scadrà, infine, il 31 dicembre 2015 il pagamento della contribuzione modulare volontaria.

Le prestazioni previdenziali

» La pensione di anzianità

Tra le prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa vi è, innanzitutto, la pensione di anzianità.
Ne hanno diritto coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2011: 58 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013: 58 anni di età e 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 59 anni di età e 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 60 anni di età e 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019: 61 anni di età e 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2020: 62 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
L'importo per la pensione di anzianità varia a seconda dei casi.
A tal proposito, è interessante segnalare che, a seguito della riforma della previdenza forense, con riferimento alle pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° febbraio 2010 in poi, non è più prevista la pensione minima. Oggi, infatti, è prevista un'integrazione al trattamento minimo, che può essere applicata nel caso in cui i redditi dell'iscritto e del coniuge non superino, complessivamente, il triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.
L'importo della pensione, poi, è dato dalla somma tra una quota di base, calcolata con criterio retributivo, e una quota modulare, calcolata con criterio contributivo.

» La pensione di vecchiaia retributiva

La Cassa forense eroga, poi, anche la pensione di vecchiaia. Essa si divide in contributiva e retributiva.
Hanno diritto alla pensione di vecchiaia contributiva i professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età e 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età e 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età e 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età e 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Anche con riferimento alla pensione di vecchiaia retributiva, come per quella di anzianità, valgono le stesse innovazioni introdotte dalla riforma della previdenza forense.

» La pensione di vecchiaia contributiva

I professionisti iscritti alla Cassa che, pur avendo maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva, non abbiano raggiunto la necessaria anzianità contributiva, possono accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al ricorrere dei seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
Essa è composta da una quota "di base" e da una quota "modulare", calcolate secondo i criteri stabiliti dalla legge numero 335 del 1995 e dall'articolo 6 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile e tenendo conto delle somme corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione.

» I supplementi di pensione

L'avvocato che rimanga iscritto alla cassa pur percependo già una pensione di vecchiaia retributiva ha diritto a percepire un primo supplemento di pensione dopo due anni dal pensionamento (cd. supplemento biennale) e un secondo ulteriore supplemento di pensione alla scadenza del successivo triennio (cd. supplemento triennale).
Per quanto invece riguarda, inveece, i professionisti che proseguono l'esercizio dell'attività professionale pur percependo già la pensione di vecchiaia contributiva, occorre fare una distinzione.
Se la pensione ha decorrenza compresa entro il 1° gennaio 2010 essi hanno diritto a un supplemento biennale e a uno triennale. Se, invece, la decorrenza è a partire dal 1° febbraio 2010, essi non hanno diritto ad alcun supplemento di pensione.

» La pensione modulare

Come visto, a partire dalla riforma del 2010, è stata introdotta la quota di pensione modulare. Tale aspetto costituisce forse uno dei più interessanti della riforma previdenziale forense del 2010.
Si tratta, in particolare, di una quota che si aggiunge al trattamento pensionistico di base e non di una prestazione previdenziale autonoma.
La quota modulare delle pensione è determinata secondo il criterio di calcolo contributivo e la sua decorrenza è la medesima prevista per la pensione di base.
Per comprendere al meglio cos'è la pensione modulare e i vari aspetti che la compongono, Cassa forense ha predisposto un'apposita guida: "La nuova "pensione modulare" per gli avvocati".

» Pensione di inabilità e pensione di invalidità

La Cassa forense corrisponde poi ai propri iscritti, che siano in possesso dei requisiti richiesti, anche la pensione di inabilità e quella di invalidità.
Più nel dettaglio, possono beneficiare della pensione di inabilità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità a esercitare la professione esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio
- malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni, per inabilità causata da malattia o infortunio
- cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso quello speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.
Possono invece beneficiare della pensione di invalidità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità a esercitare la professione ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3
- infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l'iscrizione o sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l'infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

» La pensione di reversibilità

Anche la Cassa forense, al pari delle altre gestioni previdenziali, comprende poi tra le prestazioni erogate anche la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista.
In particolare, ne ha innanzitutto diritto il coniuge.
A tal proposito occorre precisare che nel caso di separazione, al coniuge superstite la pensione di reversibilità spetta solo nel caso in cui lo scioglimento del legame coniugale non gli sia stato addebitato. Se, invece, il coniuge superstite era separato "con addebito" dal professionista, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risultasse comunque beneficiario di un assegno alimentare a carico del defunto.
Per quanto riguarda, invece, il coniuge divorziato, egli può beneficiare della pensione di reversibilità solo nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare e non si sia risposato.
Oltre al coniuge, l'assegno spetta anche ai figli che siano minori di anni 18; studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito; studenti universitari che siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea sino a massimo il compimento di 26 anni di età; figli maggiorenni inabili, a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.
L'ammontare della pensione, per il coniuge è pari al 60% se non ci sono figli minori o equiparati, all'80% con un figlio minore o equiparato e al 100% con due o più figli minori o equiparati.
Per i figli minori o equiparati, invece, la pensione di reversibilità spetta per il 60% a un solo figlio, per l'80% a due figli e per il 100% a tre o più figli.

» La pensione indiretta

Nel caso in cui al momento del decesso il professionista non era ancora pensionato, ai familiari spetta, invece, la pensione indiretta.
Ne possono beneficiare gli stessi soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.
I requisiti necessari affinché la Cassa forense eroghi tale prestazione sono, innanzitutto, che l'iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età.
Inoltre, l'eventuale cessazione dell'iscrizione deve essere intervenuta non prima di tre anni anteriori al decesso e non deve essere stato stato chiesto il rimborso dei contributi.
Infine, il professionista deceduto doveva avere una posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa.


Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle varie prestazioni previdenziali offerte: prestazioni previdenziali.

» Ricongiunzione e totalizzazione

Anche la Cassa forense dà ai propri iscritti la possibilità di ricorrere agli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione.
In particolare, la finalità della ricongiunzione è quella di far conseguire agli iscritti il diritto e la misura a una unica pensione.
Ciò può avvenire tramite ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda, tramite ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione o, infine, tramite ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione.
Per quanto riguarda, invece, la totalizzazione, essa consente di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e indiretta, cumulando i periodi assicurativi che sono stati maturati presso gestioni previdenziali diverse, non contestualmente. La finalità è quella di poter conseguire un unico trattamento pensionistico, senza alcun onere per l'iscritto.

» Il riscatto

Un'ulteriore possibilità prevista nell'ambito della previdenza forense è quella del riscatto, attraverso il quale è possibile computare anni aggiuntivi ai fini contributivi, ovviamente corrispondendo quanto dovuto.
Gli anni che possono essere riscattati sono quelli del corso legale di laurea in giurisprudenza, del servizio militare obbligatorio o di quello civile sostitutivo o equiparato, del servizio militare prestato in guerra e del praticantato con o senza abilitazione al patrocinio.
Possono beneficiare del riscatto innanzitutto gli iscritti Cassa, anche pensionati, e i cancellati dalla Cassa, che conservano il diritto a pensione di vecchiaia, in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie.
Ne possono beneficiare, poi, i titolari di pensione di inabilità e i superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al fine di maturare il periodo di anzianità necessario per conseguire la pensione indiretta.

» Le prestazioni assistenziali

Oltre alle classiche prestazioni previdenziali, Cassa forense offre ai propri iscritti diverse prestazioni assistenziali.
In particolare, è prevista, innanzitutto, un'assistenza in caso di bisogno, corrisposta in caso di difficoltà economiche contingenti o momentanee. Il riferimento va soprattutto ai casi di malattia o infortunio.
La Cassa, inoltre, prevede un indennizzo da corrispondere ai professionisti che abbiano subito un danno lesivo della propria attività professionale a causa di una catastrofe o una calamità naturali.
Sono poi previsti, ovviamente, un indennizzo per infortunio o malattia, corrisposto laddove questi abbiano impedito l'esercizio della professione in maniera assoluta per almeno tre mesi consecutivi, e, come visto, un'indennità di maternità corrisposta alle professioniste in caso di parto, di adozione o affidamento preadottivo e in caso di aborto spontaneo o terapeutico.
Ma le provvidenze non finiscono qui.
Cassa forense prevede a favore dei propri iscritti un contributo per le spese funerarie in caso di decesso di prossimi congiunti, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo e convivente more uxorio.
Vi sono poi delle erogazioni assistenziali in favore di avvocati ultraottantenni e ulteriori provvidenze in corso di attuazione, come borse di studio e contributi per spese di ospitalità in istituto per anziani, malati cronici o lungodegenti o per assistenza infermieristica domiciliare temporanea.

Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle diverse tipologie di prestazioni assistenziali nell'apposita sezione "le prestazioni assistenziali".

domenica 27 dicembre 2015

Forfettario 2016 - faq


Nuovo Forfettario: calcolo del reddito, limite di ricavi, permanenza nel regime, casi particolari.
Dal primo gennaio 2016 sarà possibile aderire al Nuovo Regime Forfettario: si tratta di un regime fiscale agevolato, che comporta una tassazione sostitutiva del 5% (per chi inizia una nuova attività), da non confondere col Regime dei Nuovi Minimi ( nel 2016 non più accessibile), che comporta anch’esso una tassazione sostitutiva, ma con criteri differenti per la determinazione del reddito.
Il Regime Forfettario esiste, in realtà, già dal 2015, ma la Legge di Stabilità 2016 ha apportato significative novità.
Vediamo ora tutte le Faq sull’esercizio dell’attività, i benefici fiscali, come si calcola il reddito, i criteri di accesso e permanenza, ed i casi particolari.
È vero che col Nuovo Forfettario devo versare il 5% di IRPEF su quello che guadagno?
Il Nuovo Regime Forfettario comporta una tassazione del 5%, che sostituisce Irpef, addizionali ed Irap (inoltre non si è soggetti all’Iva), solo nei primi 5 anni, quando s’intraprende una nuova attività*, dal 2016; per chi inizia una nuova attività nel 2015, la tassazione è al 10% per chi aderisce nel periodo transitorio, diversamente opera la tassazione al 15%, con la riduzione di un terzo del reddito imponibile; per i soggetti che non iniziano una nuova attività, la tassazione è al 15%, sia nel 2015 che nel 2016.
Quali requisiti devo avere per aderire al Forfettario come nuova attività*?
La nuova attività*, [per fruire della tassazione agevolata del 5%], non deve costituire mera prosecuzione di un’attività già esistente, esercitata anche come lavoratore dipendente (escluso l’esercizio come pratica professionale); inoltre, il contribuente [non deve aver avuto] una partita Iva aperta ( o meglio, aver esercitato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo) negli ultimi 3 anni.
Quali spese posso dedurre col Nuovo Forfettario?
Il Regime Forfettario non permette la deduzione di alcuna spesa, ma decurta i ricavi, o fatturato, di un determinato coefficiente: per i liberi professionisti, l’imponibile, su cui è calcolata l’imposta (del %5 o 10%, per le nuove attività, o del 15%), è pari al 78% dei compensi. Dunque, se il totale dei compensi annui ammonta a 10.000 Euro, si pagheranno le imposte su 7.800 (il 78%), dedotti i contributi previdenziali.
È vero che col Nuovo Forfettario devo versare il 27,72% di INPS su quello che guadagno? Sono un consulente abilitato ma non sono iscritto all’Ordine, quindi penso che la Gestione Separata sia la mia unica opzione.
Per i professionisti senza cassa, come i non iscritti ad un Ordine, o Albo, è d’obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, a prescindere dal regime fiscale utilizzato, con il pagamento della contribuzione pari al 27,72% (al 24%, dal 2016, se il professionista è pensionato o iscritto ad altra gestione) del reddito netto (per il forfettario, si prenderà in considerazione il reddito decurtato dal coefficiente, come sopra calcolato): non sono previsti minimali, ma si paga a consuntivo.
Se decido di aprire un bar, dovrò iscrivermi alla Gestione Separata Inps perché ho scelto il Forfettario?
La Gestione previdenziale a cui iscriversi non è determinata dal regime fiscale, ma dall’attività svolta: pertanto, chi decide di aprire un bar, o un negozio, dovrà iscriversi alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti, e non a quella Separata.
Col Forfettario, se sono iscritto alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti, non devo pagare nessun minimale?
Per il 2015 quanto affermato è corretto: chi è iscritto alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti, ed usufruisce del Regime Forfettario, ha il beneficio di non essere obbligato al pagamento del minimale; deve però richiedere appositamente tale agevolazione all’Inps. Tuttavia, per il 2016 non sarà così: anziché il beneficio del mancato pagamento del minimale, sarà applicato uno “sconto” del 35% sulla contribuzione dovuta. Questo, però, avverrà se sarà confermato quanto previsto nel Maxiemendamento al Ddl Stabilità 2016.
Ho letto online che, oltre alle tasse relative all’anno passato, col nuovo Forfettario si dovrà versare un anticipo del 50% di quelle relative all’anno in corso, ovviamente presunte. Se questo fosse vero, dovrei versare il 50% del saldo pagato sui redditi dell’anno passato?
Relativamente agli acconti, la procedura stabilita per il Nuovo Forfettario è la stessa prevista per l’Irpef: dunque, entro il 16 giugno (salvo proroghe) si dovrà pagare il saldo risultante in Unico 2016 (pari al 5, 10 o 15% del reddito, dedotti i contributi previdenziali), più il primo acconto, pari al 40% del saldo, che può essere differito al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (anch’esso salvo proroghe da stabilirsi di anno in anno); il secondo acconto, pari al 60% del saldo, dovrà essere versato entro il 30 novembre. Se il saldo risulterà inferiore a 257,52 Euro, l’acconto, pari al 100%, potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Se l’importo risulterà inferiore a 51,65 Euro, il contribuente non dovrà versare alcun acconto.
Nulla vieta di determinare l’acconto con metodo previsionale, ad esempio se si prevede di guadagnare molto meno nell’anno in corso: tuttavia, il mancato versamento, se poi la previsione si rivelasse errata, esporrebbe al rischio di sanzioni.
È giusto affermare che, avendo aperto la mia attività il primo settembre, il massimo che posso fatturare per non uscire dal regime Forfettario non è 40.000 euro ma circa 13.300 Euro, per il 2015? Ho aperto un’attività di commercio all’ingrosso, ho diviso per dodici l’importo annuo e moltiplicato per 4, è corretto?
Per quanto concerne il limite di fatturato di 40.000 Euro, valido per il commercio all’ingrosso e al dettaglio nel 2015 (nel 2016 sarà pari a 50.000), è corretto affermare che i ricavi vadano ragguagliati ad anno: pertanto, per chi alza la serranda il primo settembre, il limite non è più 40.000, ma occorre dividere per 365 giorni e moltiplicare per il numero dei giorni intercorrenti tra l’apertura dell’attività ed il 31 dicembre; nel caso del primo settembre avremo: 40.000 : 365 x 122, cioè 13.369,86. In pratica il Regime Forfettario consente di fatturare, per i commercianti, 109,58 Euro al giorno. I limiti sono più bassi per il commercio di alimenti e bevande, e ancor più bassi per gli ambulanti.
Posso dedurre le perdite pregresse, da precedente attività?
Possono essere dedotte le perdite, imputandole a diminuzione dell’imponibile fiscale, se la precedente attività era soggetta alla contabilità ordinaria o al Regime dei Minimi; nel caso della contabilità semplificata, non sarà possibile dedurre le perdite pregresse.
Qual è il coefficiente di redditività più conveniente, col Forfettario?
I coefficienti che abbattono il reddito (al posto della deduzione dei costi) sono stati parametrati in base all’attività svolta. Quello più basso rende imponibile il 40% del reddito (guadagni 10.000, paghi le tasse su 4.000-dedotte eventuali perdite pregresse e contributi, se non si tratta di nuova attività). Possiedono questo coefficiente le attività commerciali (escluso il commercio ambulante di alimenti e bevande, a cui si applica il 54%), del settore turistico (servizi di alloggio e ristorazione), e le Industrie alimentari e delle bevande.
Qual è il coefficiente di redditività meno conveniente, col Forfettario?
Il coefficiente per il quale la decurtazione del reddito è minore è senz’altro quello relativo al settore delle Costruzioni ed Attività Immobiliari, pari, nel 2016, all’86%.
Come si fa la fattura nel Forfettario?
Rispetto a una fattura standard, la fattura dei contribuenti che applicano il Forfettario non ha la rivalsa dell’Iva (cioè non viene applicata l’Iva), né la ritenuta d’acconto del 20%. Si applica, ove dovuto, il contributo integrativo del 4% alla propria Gestione Previdenziale (per la Gestione Separata tale contributo è facoltativo). Sopra i 77,47 Euro deve essere applicata una marca da bollo da 2 Euro, con data contemporanea o antecedente a quella di emissione della fattura.
La dicitura, da inserire al termine del documento, è “Operazione effettuata ai sensi dell’Art. 1, Co. 54-89 Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario”.
Se non riesco a dedurre tutti i Contributi Inps, l’eccedenza non dedotta può essere riportata l’anno successivo?
Il discorso non ha ragion d’essere per chi non paga contributi sul minimale, ad esempio per gli iscritti alla Gestione Separata, in quanto, essendo la contribuzione determinata a percentuale, se anche il reddito fosse zero perché il soggetto non ha fatturato, sarebbero pari a zero anche i contributi.
Ha ragion d’essere, invece, per chi comunque paga un minimale contributivo (iscritti alla Cassa artigiani e commercianti che nel 2015 non hanno aderito all’agevolazione Inps [1], iscritti ad altre gestioni che prevedono il pagamento di un minimale, ed ovviamente tutti gli iscritti alla Cassa artigiani e commercianti per l’anno 2016, poiché non è più prevista l’agevolazione che esonera dal minimale).
In questo caso, la deducibilità dei contributi funzionerà nella seguente maniera:
reddito (decurtato dal coefficiente) meno contributi pagati nell’anno: se il risultato è positivo, si potranno dedurre dal reddito tutti i contributi previdenziali;
reddito (decurtato dal coefficiente) meno contributi pagati nell’anno: se il risultato è negativo, si potranno dedurre dal reddito i contributi sino all’azzeramento del reddito stesso; la contribuzione in eccedenza eventualmente non dedotta non è riportabile all’anno successivo, ma potrà essere riportata in deduzione Irpef ordinaria, nel rigo RP21 (Oneri e spese), se il contribuente possiede un altro reddito tassabile ai fini Irpef; se non possiede altro reddito, ed i redditi conseguiti col Forfettario non superano (al netto) 2.841 Euro (requisito utile per considerare un familiare a carico), questi contributi potranno essere dedotti dal familiare che ha preso in carico il contribuente.
Quali sono i beni strumentali da considerare, per il superamento della soglia annuale di 20.000 Euro?
In generale, non devono essere considerati, ai fini del superamento della soglia annuale di 20.000 Euro (al lordo degli ammortamenti) i beni strumentali di valore inferiore a 516,46 Euro. I beni ad uso promiscuo, come autovetture e telefoni cellulari, sono considerati al 50%. I beni immobili non hanno alcuna rilevanza, e per i beni in locazione o comodato si considera il valore normale.
Se mi pento di aver aderito al Forfettario, perché mi rendo conto che i costi hanno superato i ricavi, che cosa devo fare?
Considerato che il Forfettario è il regime fiscale naturale, per le persone fisiche che non possiedono cause di esclusione dallo stesso (regimi Iva speciali, come agriturismo e vendita di beni usati o generi di monopolio, superamento della soglia di ricavi, spese per il personale dipendente, superamento soglia di costo dei beni strumentali…), è comunque possibile, per chi possieda tutti i requisiti per la permanenza nel regime, optare per il regime ordinario, in dichiarazione dei redditi: l’opzione avrà efficacia per 3 anni. Per i soggetti per i quali son venuti meno i requisiti, l’esclusione opera automaticamente.
Sono un libero professionista: se dovessi fatturare più di 30.000 Euro (anche di un solo Euro) ma comunque non superassi del 50% tale soglia, quindi fatturassi meno di 45.000 Euro, rimarrei nel Forfettario per l’anno in corso, per poi uscirne il successivo, mentre se fatturassi più del doppio ne uscirei direttamente nell’anno in corso?
Il Forfettario, a differenza del Regime dei Minimi, anche in caso di superamento della soglia di ricavi di oltre il 50%, permette comunque la permanenza nell’anno in corso, evitando pasticci e complicazioni burocratiche. 
Svolgo sia commercio ambulante di prodotti alimentari, che di altri prodotti; le due attività hanno, per il forfettario, due soglie diverse: quale soglia applico?
La normativa stabilisce che, per chi esercita più attività con soglie diverse, debba essere applicata la soglia più alta. Nel 2016 la soglia più alta, tra le due menzionate, apparterrà all’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari, e sarà pari a 50.000 Euro, mentre il commercio ambulante di altri prodotti avrà una soglia di 40.000 Euro.
È vero che chi aderisce al Forfettario non può effettuare cessioni all’esportazione?
Tale divieto è valido per gli aderenti al Regime dei Minimi, che possono prestare servizi verso l’estero ma non esportare beni, ma non è valido per chi aderisce al Forfettario. Pertanto, potranno essere effettuate cessioni all’esportazione, previa iscrizione al Vies, che può essere effettuata anche in sede di apertura di partita Iva.
Ho aderito al Regime Forfettario: quali registri devo tenere?
Gli aderenti al Forfettario non hanno l’obbligo di tenuta dei Registri Iva, in quanto non applicano l’Iva, e non possono detrarla. Dovranno comunque conservare e numerare le fatture e le bolle doganali.
È vero che se aderisco al Forfettario non posso assumere dipendenti?
Chi aderisce al Forfettario può avere sia dipendenti che collaboratori, ma i compensi complessivi non possono superare i 5.000 Euro l’anno.
 [1] Inps, Circ. 29/2015.
 

sabato 26 ottobre 2013

L’avvocato, l’ADR e la “nuova” mediazione (Decreto del Fare n. 69/2013).

Se, prima del Decreto del Fare, il ruolo dell’avvocato che affianca la parte in mediazione era importante, ora, alla luce delle novità in materia, si può dire che sia divenuto fondamentale.
Le nuove disposizioni valorizzano infatti l’apporto dell’avvocato in mediazione sia con l’obbligo di assistenza tecnica che con l’apposizione della firma in calce all’accordo di conciliazione ai fini dell’esecutività.
Da sempre, il buon andamento della mediazione dipende in gran parte dalla preparazione del cliente effettuata dal legale e, perché ciò avvenga, occorre che l’avvocato conosca questo strumento e sappia come utilizzarlo al meglio.
E’ infatti l’avvocato a dover spiegare al suo assistito la natura della mediazione e i vantaggi ad essa collegati, a dover valutare se la mediazione sia la strada migliore da seguire per risolvere la controversia (valutazione, oggi, ancora più rilevante dal momento che l’”obbligatorietà” è limitata al primo incontro),  a proporre al cliente un determinato Organismo di Mediazione, ora anche territorialmente competente.
Nella prassi poi l’avvocato assiste – e ancor di più assisterà – la parte sin dal momento della presentazione dell’istanza di mediazione o di adesione alla procedura, mentre durante gli incontri avvocato e assistito contribuiscono, in modo diverso ma interdipendente, alla buona riuscita della mediazione: gli avvocati in quanto esperti del procedimento di mediazione e delle norme applicabili alla fattispecie, i clienti perché a conoscenza delle circostanze di fatto e delle questioni sostanziali sottese alla controversia.
Determinante è poi il ruolo dell’avvocato nella fase finale della mediazione, con riferimento sia alla scelta di chiudere la procedura con esito negativo (dovendo valutare con il proprio assistito se vi siano maggiori possibilità di ottenere un migliore risultato continuando la mediazione o agendo giudizialmente), sia alla redazione dell’accordo conciliativo, momento in cui il legale è tenuto oggi non solo al controllo della puntuale attuazione degli accordi raggiunti, ma anche alla certificazione della loro conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative al fine di generare con la sua firma un titolo esecutivo.
Previsione, quest’ultima, grandemente innovativa che crea una nuova competenza in capo all’avvocato, senza aggiungere granché,  in punto responsabilità, rispetto alla consulenza prestata per la redazione dell’accordo conciliativo.
Alla luce delle modifiche legislative deve quindi ritenersi potenziata una nuova professionalità, quella dell’avvocato esperto in mediazione che sa come ottimizzare la gestione negoziale della controversia in tale sede.
Grazie a tale professionalità l’avvocato riesce a sfruttare al meglio, nell’interesse del proprio assistito, le potenzialità che la mediazione offre in un contesto che per le sue caratteristiche -quali il ruolo del mediatore, la presenza personale delle parti e la riservatezza- garantisce esiti favorevoli, anche dal punto di vista della qualità degli accordi raggiunti.
Diventa ancora più urgente pertanto l’impegno della categoria ad approfondire le tematiche inerenti la mediazione e i prossimi quattro anni serviranno a capire se quest’opportunità verrà colta, laddove è evidente che l’avvocatura, quale filtro di accesso alla giustizia, potrebbe divenire il volano per un efficace e proficuo sviluppo della mediazione.
Bisogna operare una sana e moderna amministrazione della giustizia, nel cui ambito la mediazione non deve più avere un ruolo residuale.

Tutti i professionisti dovrebbero riconoscersi nella promozione della mediazione, della negoziazione e delle soluzioni consensuali.

L’avvocato dovrebbe riconoscere che la risoluzione consensuale ed autonoma di una controversia, attraverso un’attività di mediazione o di negoziazione diretta tra le parti, assistite dagli avvocati, costituisce un metodo di risoluzione del contenzioso efficace, rapido ed economico, ove sia favorita la piena consapevolezza delle parti con riguardo ai propri diritti ed alle diverse prospettive di tutela.

Nell’esercizio della propria attività di consulenza e assistenza, l’avvocato si deve impegnare a promuovere e proporre la negoziazione e la mediazione come primo approccio alla risoluzione della controversia, avendo riguardo all’interesse primario del cliente ed alla natura della stessa controversia.

Prima di introdurre un giudizio, l’avvocato si deve impegnare concretamente a valutare, prospettare e discutere con il cliente la possibile apertura di una trattativa con la controparte sulla soluzione della controversia e, ove tale via non fosse percorribile, la possibile attivazione di un procedimento di mediazione. L’avvocato e il cliente devono comprendere che la mediazione presenta un rilevante valore aggiunto, derivante dalla presenza del terzo e dall’efficacia del suo intervento, che può risultare determinante rispetto alla semplice negoziazione diretta tra le parti, sia pure assistite dagli avvocati.

Ove il cliente sia stato convocato in mediazione o comunque invitato a trattare la soluzione di una controversia, l’avvocato si deve impegnare a valutare attentamente con il cliente stesso l’opportunità di aderire all’invito, rispondendo comunque alla controparte e motivando l’eventuale diniego.

Ove l’avvocato ritenga che la determinazione del cliente ad attivare un giudizio o a resistere in un giudizio da altri attivato, integri le fattispecie di cui al primo comma dell’art. 96 c.p.c., è tenuto ad informare il cliente stesso sulle possibili conseguenze, eventualmente rinunciando al mandato ove la mala fede o la colpa grave del proprio cliente esponga lo stesso avvocato a possibili violazioni della legge professionale o del codice deontologico. In ogni caso, l’avvocato si deve impegnare a richiamare l’attenzione del proprio cliente sulla necessaria diligenza nel valutare l’attivazione o la resistenza in giudizio, fornendo le opportune informazioni con riguardo alle prospettive prevedibili di fondatezza o meno dell’azione.

L’assistenza dell’avvocato in sede di mediazione o di negoziazione diretta tra le parti in lite, deve costituire un fondamentale presidio di tutela del diritto della parte, assicurando quella piena consapevolezza del cliente che consente una libertà di scelta in sede di composizione consensuale del contenzioso. L’attività di assistenza stragiudiziale svolta dall’avvocato deve essere correttamente remunerata, anche in relazione al vantaggio conseguito dal cliente in termini di rapidità di risoluzione della controversia, soprattutto in caso di esito positivo. È dovere dell’avvocato prospettare un preventivo del proprio compenso, evidenziando e distinguendo la prestazione di assistenza in sede di mediazione o negoziazione assistita, oltre che per la redazione dell’eventuale accordo, nonché il risparmio in termini di attività successive evitate.

Nel rapporto con il collega di controparte, in sede di mediazione, di negoziazione o di qualsiasi altra trattativa, l’avvocato è tenuto a prestare la massima collaborazione in funzione della possibile risoluzione consensuale della controversia, in ogni caso tenuto conto dell’interesse primario del cliente e della natura della controversia.

Il ruolo di assistenza e consulenza svolto dall’avvocato, così come la funzione dell’avvocatura nel suo complesso, deve contribuire a sensibilizzare e responsabilizzare le parti con riguardo ad un utilizzo consapevole e non abusivo della giurisdizione, favorendo il ricorso ai metodi consensuali stragiudiziali, ove questi siano ritenuti appropriati alla risoluzione del caso concreto ed all’interesse primario delle parti.

L’avvocato che vuol proporsi alla propria clientela per una peculiare attitudine alla risoluzione negoziale delle controversie ed alla assistenza in sede di mediazione deve curare la propria formazione sulla normativa e sulla giurisprudenza di riferimento, sulla pratica e sulle tecniche di mediazione e negoziazione, nonché sulle principali componenti comunicazionali, emotive e psicologiche che afferiscono al contenzioso in genere. Resta fermo il dovere di competenza sulla singola materia oggetto di controversia.

venerdì 7 giugno 2013

L'ufficio legale in outsourcing

Nel mondo attuale degli affari il servizio di assistenza e consulenza legale alle imprese è divenuto ormai fondamentale.


Un’attenta gestione dell’impresa infatti, grazie all’assistenza di un legale specializzato, permette di prevenire il rischio del contenzioso, con conseguente risparmio di tempi e risorse.

Oggi, uno Studio Legale d’affari deve sperimentare un nuovo servizio particolarmente vantaggioso per le aziende e cioè quello dell’Ufficio Legale in Outsourcing.

Se finora solo le grandi multinazionali potevano permettersi un ufficio legale, oggi è la volta delle PMI, sempre più impegnate a districarsi tra il proliferarsi incessante di nuove normative. Tutte le imprese sanno che una cattiva transazione è meglio (nella maggior parte dei casi) di una vittoria in sede giudiziaria.

Sanno anche che potrebbero evitare molti problemi se avessero l'accortezza di chiedere lumi ad un professionista quando sorge un dubbio. Purtroppo accade, spesso, che si debbano prendere in tempi brevi decisioni su aspetti che solo apparentemente appaiono irrilevanti. E così  succede spesso che le liti giudiziarie sono conseguenza di piccole sfumature, di particolari considerati irrilevanti. Quante liti si potrebbero evitare sottoponendo di volta in volta atti e negozi ad un professionista esperto?

Normalmente avere un ufficio legale interno comporterebbe dei costi insostenibili per una piccola o media impresa, ecco dunque l'innovazione costituita dall'Ufficio Legale in outsourcing.

Si condivide l'avvocato con altre aziende, come d'altra parte avviene oggi con il commercialista.

Quando c'è un problema o un dubbio si chiama lo Studio Legale e si consulta l'avvocato attraverso un canale dedicato.

Il “sevizio di outsourcing” di uno Studio Legale d’affari  è uno strumento manageriale, di carattere tattico e strategico, che consente all'azienda di liberarsi di alcune funzioni di supporto per puntare sulle attività in cui l'azienda si sente più forte: è questo in sostanza il motivo principale, affiancato a quello della riduzione dei costi, che induce un numero sempre maggiore di imprese a ricorrere all'outsourcing.    

Delegare a professionisti esterni la gestione di attività considerate non strategiche per le imprese costituisce l'unica via concretamente praticabile per raggiungere l'obiettivo di concentrarsi sul core business, obiettivo che oggi è imposto dai mercati.

I vantaggi dell'Outsourcing e l'approccio dello Studio Legale d’affari


La terziarizzazione della funzione legale, dicevamo, consente all'impresa:


  • Di concentrarsi sul "core business" dal momento che diminuisce il numero di attività da lei direttamente gestite; evitando di dover investire in attività secondarie che oltretutto, per raggiungere livelli di competitività assoluta, necessiterebbero di investimenti ingenti, comunque non giustificabili da risultati proporzionalmente adeguati;
  • Di ridurre i costi, perché l'impresa si affida ad un partner specializzato che ha come business principale l'attività che l'impresa esternalizza;
  • Di trasformare i costi fissi in costi variabili, dato che i costi del personale e delle attrezzature (ammortamenti) coinvolte sono sostenuti dall'operatore esterno;
  • Di avere maggiore flessibilità, ossia una maggiore capacità di far fronte ad improvvise variazioni di processi di business, in quanto il provider, grazie alla propria organizzazione specifica, è in grado di compensare i picchi di un cliente con altri a stagionalità contraria;
  • Di migliorare il livello di servizio grazie all'utilizzo di operatori specializzati;
  • Di valorizzare il personale, in quanto non più impegnato in lavori di routine, può concentrarsi maggiormente sugli aspetti focali della sua attività, migliorando ragionevolmente la professionalità;
  • Di migliorare la qualità dei servizi offerti e dei prodotti forniti, in quanto la professionalità specifica del provider, garantita da assicurazioni sul rischio professionale,  consente di assicurare standard qualitativi elevati.

La decisione se realizzare o meno un programma di Outsourcing non deve fermarsi, tuttavia, all'esame dei potenziali benefici connessi a tale scelta, ma comporta un'attenta analisi delle implicazioni gestionali ed organizzative che ne discendono.

Lo Studio Legale d’affari assiste l'azienda a gestire il cambiamento organizzativo durante il periodo di transizione: sono infatti molteplici i casi in cui importanti innovazioni organizzative, introdotte in azienda tramite degli ambiziosi progetti di cambiamento, si sono poi rivelate un insuccesso a causa sia delle forti resistenze interne, sia delle incapacità di creare il consenso tramite un attivo coinvolgimento di tutta la struttura aziendale.

Durante questa fase di transizione, infatti,  risulta critico il modo in cui vengono rilasciate le informazioni in merito alle decisioni prese al vertice dell'azienda; la comunicazione di eventuali cambiamento non ancora sicuri potrebbe creare un clima di instabilità che andrebbe a scapito della produttività dell'azienda.
Le decisioni di outsourcing presuppongono inoltre un cambiamento di tipo culturale: diventa indispensabile saper riconoscere al fornitore il ruolo di partner, il che comporta non solo mettere in comune le capacità complementari di ciascuna delle parti (cooperazione), ma stabilire anche un rapporto fiduciario basato sulla buona fede e sul rispetto reciproco.

L'impresa cliente può essere affiancata dallo Studio Legale d’affari in molte decisioni che possono apparire di natura strettamente commerciale, ma che dietro nascondono esposizioni legali e possono tramutarsi in danni economici per l'azienda.

Un'impresa non ha bisogno del legale per affrontare una causa anzi, si potrebbe dire l'esatto contrario; l'impresa ha bisogno di un “legal manager” che le fornisca la “consulenza legale specifica” proprio per evitare di iniziare cause.

Si parla di “legale” in quanto vi è la necessità di un professionista che studi il caso, rilasci pareri e difenda i diritti dell'impresa anche eventualmente in sede giudiziaria.

Altresì deve essere un “manager” perché deve fornire in maniera tempestiva, liberando così da tale onere l'impresa, quelle indicazioni opportune per favorire il  regolare prosieguo dell’attività del cliente.

In sostanza, con la sottoscrizione di un “contratto di consulenza legale continuativa” lo Studio Legale d’affari diventa per l’impresa, un costante e quotidiano punto si riferimento circa la gestione delle questioni di carattere legale.

Questo differenzia lo Studio Legale d’affari da altri Studi tradizionali che esprimono la propria professionalità principalmente nel difendere, dinanzi al giudice, diritti dei propri clienti quando il problema è già sorto e necessitano, ovviamente, di tutela.

Infine, per chiarire alcuni dubbi riguardo della “consulenza legale continuativa” si riportano qui di seguito alcune delle domande più frequenti che, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, sono state poste all’avvocato:

1) E' possibile avere una consulenza annuale con lo Studio Legale d’affari che ha sede ad esempio a Bari se la mia azienda ha sede a Lecce?

Certo è possibile.

L’attività viene prestata prevalentemente (l’impresa cliente può in qualsiasi momento contattarci per ricevere consigli e/o pareri legali personalizzati) tramite e-mail, fax e telefono, e anche mediante incontri periodici in casi di situazioni urgenti e se accordati nel contratto presso la sede del cliente.

Più propriamente, a scelta del cliente il “parere legale” potrà essere reso:

  1. PER VIA TELEMATICA: inviato esclusivamente via e-mail e/o fax all’indirizzo di posta elettronica e/o numero telefonico indicato dal cliente;

  1. PER VIA TELEFONICA: attraverso chiamata al numero indicato dal cliente.

2) In che cosa consiste la consulenza legale continuativa per un'impresa?

La consulenza legale continuativa è un “contratto” (annuale, biennale, triennale etc.) tra l'impresa-cliente e lo Studio Legale d’affari che alla sua scadenza potrà essere rinnovato per mutuo consenso delle parti.

In virtù di detto contratto l'impresa può contattare, in qualsiasi momento, lo Studio per ottenere consigli e/o pareri legali (per via telematica o per via telefonica) in materia di diritto civile, di diritto commerciale e societario, di diritto del lavoro e ADR.

Per di più con la sottoscrizione del contratto di consulenza lo Studio Legale d’affari qualora l'impresa-cliente abbia ulteriormente bisogno di atti “diversi” da quelli aventi natura stragiudiziale e purché strettamente dipendenti dal “mandato” ratificato, fornirà tutte le informazioni utili circa la complessità dell'incarico e suggerirà la strada da seguire.

Inoltre lo Studio Legale d’affari, al fine di agevolare l'impresa-cliente in una decisione riguardante l'attività di quest'ultima, fornisce ad essa vantaggi e rischi sulla questione.

3) Diverse buone ragioni per sottoscrivere un contratto di consulenza legale:

·         per non dovervi più chiedere: si può fare?

·         per avere un esperto che vi dica se avete ragione o torto;

·         per decidere se vale la pena fare una causa;

·         per non essere colti impreparati da vertenze o altre raccomandate che piombino in azienda;

·         per avere il Vs. consulente legale 24 ore su 24 che vi segue costantemente ed eviti, per quanto possibile, il ricorso a procedure giudiziarie;

·         per sapere quanto costa prima di pagare;

·         perché una raccomandata tecnica ha sempre il suo peso;

·         perché in ultima analisi prevenire è meglio.

 

4) Ma se sottoscriviamo un contratto di consulenza legale continuativa poi si resta legati al vincolo per quanto tempo?

L'impresa cliente resta vincolata al contratto solo per la durata dello stesso.

Se il contratto è annuale una volta scaduto il termine se l'impresa-cliente non vuole rinnovare il contratto è libera da ogni sorta di vincolo.

Lo stesso dicasi in caso di sottoscrizione di contratto biennale o pluriennale.