Negoziazione
assistita
La negoziazione assistita è un istituto
nuovo che ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento con il "decreto
giustizia" n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 (per
approfondimenti, leggi la guida legale all'istituto).
Nella
seguente guida pratica, cerchiamo di comprendere cos'è, quale iter seguire, in
quale forma deve presentarsi e quale contenuto deve avere una convenzione di negoziazione assistita e i modelli
allegati utilizzabili.
Cos'è la negoziazione assistita da avvocati?
Pur
sempre rinviando alla guida di carattere generale, ricordiamo che la negoziazione assistita consiste in un
accordo (c.d. convenzione di negoziazione) con il quale le parti in lite
convengono di risolvere con la buona fede e la lealtà una controversia con
l'assistenza di avvocati.
Essa
è governata da una serie di principi, ovverosia:
-
Lealtà e buona fede: gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con
lealtà e buona fede per risolvere in via amichevole la controversia;
-
Riservatezza: agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le
informazioni ricevute.
In
particolare:
•
le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della procedura non
possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo
oggetto;
•
gli avvocati delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono
essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite;
•
a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni
dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per l'avvocato
dalle disposizioni dell' art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.
A
questo punto è opportuno ripercorrere, brevemente, l'iter da
seguire per attivare la negoziazione assistita.
L'avvocato
deve, innanzitutto, informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
Se la parte accetta, l'avvocato invia alla controparte l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere sottoscritto, deve indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che - in caso di mancata risposta entro 30 gg. o di rifiuto - ciò costituirà motivo di valutazione da parte del Giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
Se la parte accetta, l'avvocato invia alla controparte l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere sottoscritto, deve indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che - in caso di mancata risposta entro 30 gg. o di rifiuto - ciò costituirà motivo di valutazione da parte del Giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
Il
nostro legislatore ha, anche, previsto un'ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria.
Si ricorda, inoltre, che il tentativo di esperire la negoziazione assistita è
obbligatorio per chi intenda:
-
esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti;
-
proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non
eccedenti euro 50.000.
In
queste ipotesi l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita costituisce
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal Giudice, non oltre la prima udienza
Il
Giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già in corso,
ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.
Se,
invece, la negoziazione non è stata esperita, il Giudice assegna alle parti il
termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la
convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa.
Quando
la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata?
La
condizione di procedibilità si considera realizzata se l'invito:
-
non è seguito da adesione ;
-
o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione;
-
ovvero quando è decorso il periodo di tempo stabilito dalle parti nella
convenzione per la durata della procedura di negoziazione.
L'obbligatorietà
dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita "non
preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la
trascrizione della domanda giudiziale".
Qual è il contenuto dell'accordo?
Per quanto riguarda i contenuti, la convenzione di negoziazione assistita deve indicare:
- Termine:
il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura non può
essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi prorogabile per ulteriori
trenta giorni su accordo tra le parti;
- Oggetto:
l'oggetto non può riguardare né diritti indisponibili, né materie di lavoro.
Sono
questi, insomma, gli elementi minimi che la convenzione deve contenere per
svolgere la funzione per la quale l'istituto è stato concepito.
Qual è la forma dell'accordo?
Per quanto riguarda, invece, la forma la convenzione deve rivestire, a pena
di nullità, la forma scritta.
Essa
deve concludersi con l'assistenza degli avvocati i quali hanno il potere di
certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la
propria responsabilità professionale.
Qual è il ruolo dell'avvocato?
Il
ruolo dell'avvocato nella procedura di negoziazione assistita è essenziale.
Ha poteri ed obblighi cui deve scrupolosamente attenersi per non incorrere in
illeciti deontologici e disciplinari. Essi sono:
-
obbligatorietà all'assistenza per l'intero corso della procedura;
-
poteri di autentica e certificazione delle sottoscrizioni autografe delle
parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
-
dovere deontologico dell'avvocato di informare il cliente della possibilità di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
-
obbligo procedurale di trasmettere, ai fini di raccolta dati e monitoraggio,
copia dell'accordo raggiunto al proprio Consiglio, ovvero a quello dove
l'accordo è stato raggiunto.
Quali costi della procedura?
Vista
la presenza obbligatoria dell'avvocato, le parti sono tenute a corrispondere il
compenso per la prestazione professionale fornita dallo stesso. Si noti
bene: in caso di negoziazione assistita obbligatoria,
all'avvocato non è dovuto il compenso dalla parte che si trova nelle condizioni
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si
ricorda, inoltre, che
con decreto del ministro della giustizia pubblicato in G.U. l'8 gennaio scorso,
sono state disciplinate le modalità per richiedere il credito d'imposta
fino a 250 euro per la parte che ha corrisposto il compenso
all'avvocato nell'ambito di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con
successo (leggi: "Negoziazione: da oggi via agli incentivi sui compensi
ai legali. Ecco come presentare domanda e quali documenti allegare").
Deve essere pagato il contributo unificato?
La
risposta a questo interrogativo è stata fornita dal Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con circolare n. 2309 del 13 marzo
2015.
Con
riferimento al contributo unificato, il
Ministero ha chiarito che nel procedimento di negoziazione assistita, il Procuratore
della Repubblica svolge un'attività di controllo e verifica con caratteri di
natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della
Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto, conseguentemente,
deve essere esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al
ruolo al momento del deposito dell'accordo presso la Procura della Repubblica
competente.
La negoziazione assistita soggiace alla sospensione feriale dei termini?
Quanto alla sospensione feriale, sempre nella circolare n. 2309 del 13 marzo 2015, il
Ministero della Giustizia ha affermato che nel procedimento di negoziazione assistita non è
applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di
cui all'art. 1, Legge 7 ottobre 1969 n. 742 e s.m.i., in coerenza con la natura
del procedimento non giurisdizionale.
Come può concludersi la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita può concludersi:
-
negativamente (mancato accordo)
o
-
positivamente (accordo raggiunto).
In caso di mancato accordo viene redatta la dichiarazione di
mancato accordo che gli avvocati designati provvedono a certificare.
In caso di accordo raggiunto lo stesso deve essere:
-
conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico;
-
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.
Attenzione!!! Si ricorda che l'accordo raggiunto
costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
L'avvocato
che impugni un accordo alla cui redazione ha partecipato commette illecito
deontologico.
L'accordo
deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480,
secondo comma, c.p.c.