martedì 21 gennaio 2020

La Negoziazione Assistita

Negoziazione assistita


La negoziazione assistita è un istituto nuovo che ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento con il "decreto giustizia" n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 (per approfondimenti, leggi la guida legale all'istituto).

Nella seguente guida pratica, cerchiamo di comprendere cos'è, quale iter seguire, in quale forma deve presentarsi e quale contenuto deve avere una convenzione di negoziazione assistita e i modelli allegati utilizzabili.


Cos'è la negoziazione assistita da avvocati?


Pur sempre rinviando alla guida di carattere generale, ricordiamo che la negoziazione assistita consiste in un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) con il quale le parti in lite convengono di risolvere con la buona fede e la lealtà una controversia con l'assistenza di avvocati.


Essa è governata da una serie di principi, ovverosia:

- Lealtà e buona fede: gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà e buona fede per risolvere in via amichevole la controversia;

- Riservatezza: agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute.

In particolare:

• le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;

• gli avvocati delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;

• a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per l'avvocato dalle disposizioni dell' art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.


Quale iter deve essere eseguito?


A questo punto è opportuno ripercorrere, brevemente, l'iter da seguire per attivare la negoziazione assistita.


L'avvocato deve, innanzitutto, informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita. 
Se la parte accetta, l'avvocato invia alla controparte l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere sottoscritto, deve indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che - in caso di mancata risposta entro 30 gg. o di rifiuto - ciò costituirà motivo di valutazione da parte del Giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Il nostro legislatore ha, anche, previsto un'ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria.


Si ricorda, inoltre, che il tentativo di esperire la negoziazione assistita è obbligatorio per chi intenda:


- esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

- proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000.

In queste ipotesi l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza

Il Giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già in corso, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

Se, invece, la negoziazione non è stata esperita, il Giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa.


Quando la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata?


La condizione di procedibilità si considera realizzata se l'invito:

- non è seguito da adesione ;

- o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione;

- ovvero quando è decorso il periodo di tempo stabilito dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

L'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita "non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale".

Qual è il contenuto dell'accordo?


Per quanto riguarda i contenuti, la convenzione di negoziazione assistita deve indicare:


Termine: il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;


Oggetto: l'oggetto non può riguardare né diritti indisponibili, né materie di lavoro.

Sono questi, insomma, gli elementi minimi che la convenzione deve contenere per svolgere la funzione per la quale l'istituto è stato concepito.


Qual è la forma dell'accordo?


Per quanto riguarda, invece, la forma la convenzione deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

Essa deve concludersi con l'assistenza degli avvocati i quali hanno il potere di certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale.


Qual è il ruolo dell'avvocato?


Il ruolo dell'avvocato nella procedura di negoziazione assistita è essenziale. Ha poteri ed obblighi cui deve scrupolosamente attenersi per non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari. Essi sono:

- obbligatorietà all'assistenza per l'intero corso della procedura;

- poteri di autentica e certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;

- dovere deontologico dell'avvocato di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;

- obbligo procedurale di trasmettere, ai fini di raccolta dati e monitoraggio, copia dell'accordo raggiunto al proprio Consiglio, ovvero a quello dove l'accordo è stato raggiunto.


Quali costi della procedura?

Vista la presenza obbligatoria dell'avvocato, le parti sono tenute a corrispondere il compenso per la prestazione professionale fornita dallo stesso. Si noti bene: in caso di negoziazione assistita obbligatoria, all'avvocato non è dovuto il compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


Si ricorda, inoltre, che con decreto del ministro della giustizia pubblicato in G.U. l'8 gennaio scorso, sono state disciplinate le modalità per richiedere il credito d'imposta fino a 250 euro per la parte che ha corrisposto il compenso all'avvocato nell'ambito di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo (leggi: "Negoziazione: da oggi via agli incentivi sui compensi ai legali. Ecco come presentare domanda e quali documenti allegare").


Deve essere pagato il contributo unificato?


La risposta a questo interrogativo è stata fornita dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con circolare n. 2309 del 13 marzo 2015.

Con riferimento al contributo unificato, il Ministero ha chiarito che nel procedimento di negoziazione assistita, il Procuratore della Repubblica svolge un'attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto, conseguentemente, deve essere esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al ruolo al momento del deposito dell'accordo presso la Procura della Repubblica competente.

La negoziazione assistita soggiace alla sospensione feriale dei termini?


Quanto alla sospensione feriale, sempre nella circolare n. 2309 del 13 marzo 2015, il Ministero della Giustizia ha affermato che nel procedimento di negoziazione assistita non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1, Legge 7 ottobre 1969 n. 742 e s.m.i., in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale.


Come può concludersi la negoziazione assistita?


La negoziazione assistita può concludersi:


- negativamente (mancato accordo) 
o

- positivamente (accordo raggiunto).


In caso di mancato accordo viene redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati provvedono a certificare.


In caso di accordo raggiunto lo stesso deve essere:


- conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico;


- sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.


Attenzione!!! Si ricorda che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.


L'avvocato che impugni un accordo alla cui redazione ha partecipato commette illecito deontologico.


L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, c.p.c.