domenica 22 dicembre 2019

IL TERMINE DEI 3 MESI NELLA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA



Il fatto dei 3 mesi di tempo è indicato dalla legge solo ai fini della c.d. condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
In buona sostanza, prima dei 3 mesi dall’inizio del procedimento non si può avviare la causa in Tribunale.
Dunque, un eventuale “accordo di mediazione” resta ugualmente valido anche concluso fuori tempo massimo.
Il termine di 3 mesi stabilito dalla legge non costituisce un limite, per la formazione dell’accordo, ma solo una condizione per poter agire in Tribunale.
Esso è stato infatti stabilito solo allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate, all’infinito, al divieto di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

L’avvocato che partecipa alla mediazione in nome e per conto della parte deve essere in possesso di apposita procura notarile.

La parte interessata per assolvere la condizione di procedibilità deve partecipare personalmente alla mediazione.
Qualora sia impossibilitata è necessario che conferisca al difensore che partecipa per suo nome e conto, una valida procura che deve essere esibita al mediatore.
Non è sufficiente che l’avvocato presenti una procura con firma autenticata da sé stesso ma, al fine di ritenere avverata la condizione di procedibilità, è necessaria una apposita procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare alla mediazione. Detta procura, inoltre, deve essere menzionata nel processo verbale dell’incontro di mediazione quale “fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore nominato quale procuratore speciale”.
In caso contrario la condizione di procedibilità si considera non avverata. (Tribunale di Velletri, sentenza del 22/05/2018)