martedì 5 gennaio 2016

ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION): Le procedure alternative al giudizio. Un bilancio ad oggi.

L’Italia, sulla scia della direttiva europea del 2008, sta promuovendo sempre di più i metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Con il DM 139/2014 (che, oltre ad aver disciplinato l’incompatibilità e i conflitti d’interesse dei mediatori, ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni al DM 180/2010), vi è stata una riduzione del 12% delle cause civili, oltre alla nascita e allo sviluppo di strutture parapolitiche (come i Corecom), che hanno il compito di gestire i dissidi tra aziende e consumatori. “Sono necessari interventi volti ad incentivare, attraverso l’informazione, i sistemi ADR su più livelli: da quello dei consumatori, a quello delle PMI, degli studenti, delle PA, adottando iniziative di formazione adeguata e specializzata, con la promozione di studi qualitativi (la suddivisone, ad esempio, per tipologie di ADR) e quantitativi (analisi e diffusione dei dati anche a livello comunitario)”.

COMPETENZA, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO
La spinta verso la definizione stragiudiziale delle controversie è sentita sia dalle associazioni dei consumatori che dall’Europa. “I provvedimenti del 2014 hanno portato ad una degiurisdizionalizzazione del sistema, attraverso la disincentivazione della causa, come per esempio l’introduzione della negoziazione assistita, dove l’attore principale non è più il giudice, ma sono i legali, fuori dalle aule di giustizia”. Oltre poi al fatto che oggi, nel giudizio, chi perde rimborsa le spese processuali, mentre prima le spese venivano compensate tra le parti. La giustizia, va affrontata “in termini manageriali, necessaria è la specializzazione, che produce l’efficienza ovvero l’efficientamento del processo”. L’incentivazione dei servizi ADR deve però passare attraverso “un’armonizzazione del sistema”, che presuppone la semplificazione. Oggi si avviano troppe procedure, che risultano troppo complicate e poco armonizzate tra loro. “È opportuno misurarsi sotto tre profili fondamentali: 1. competenza, 2. formazione, 3. aggiornamento. Le cause vanno trasferite solo se sussistono le competenze! Importante, in tal senso, è anche il ruolo delle Università sul tema ADR, per far sì che “la soluzione stragiudiziale venga concepita non più come soluzione di serie B, ma di serie A, perché è efficiente, poco costosa ed efficace” e i primi a beneficiarne saranno i cittadini e le imprese.

IMPARZIALITA’, PROFESSIONALITA’, AUTOREVOLEZZA
Anche nel DEF (Documento Economia e Finanza) 2014 si parla di previsione e potenziamento di misure alternative al processo. Ciò sta a significare che anche dal punto di vista politico e governativo si vuole procedere in questa direzione.
La funzionalità e l’efficienza della giustizia non bastano, perché bisogna lavorare per un cambio di mentalità e di cultura. Anche la magistratura sta supportando la procedura alternativa al giudizio: “sempre più giudici decidono di trasferire le parti davanti ad un organismo di mediazione e, se in alcune realtà risulta un passaggio inutile, in altre, al contrario, è efficace”.
Tre caratteristiche sono essenziali per un ODM: “imparzialità, professionalità ed autorevolezza”. La presenza obbligatoria dei legali, ad esempio, in sede di mediazione, garantisce il diritto. Fondamentale è la specializzazione e la promozione della prevenzione della litigiosità per deflazionare il contenzioso, secondo quella che il Presidente Mattarella ha definito “pacificazione sociale”. “È opportuno far capire al cittadino che la strada delle ADR è vantaggiosa per tre motivi: economica, pratica, veloce”. Il Governo “con la Legge di Stabilità, ha fornito incentivi statali solo alla negoziazione assistita”, mentre la mediazione non è stata considerata, nonostante il dato secondo cui “il 40% delle parti che accettano di procedere per la via stragiudiziale, raggiungono l’accordo, come è stato registrato nelle statistiche ministeriali, comportando un risparmio, nel settore giustizia, di 5 milioni di euro”.
Il Governo, inoltre, con il d. lgs. 130/2015 (ADR consumatori) ha recepito la direttiva europea, proteggendo i consumatori e promuovendo l’attivazione volontaria della risoluzione alternativa delle controversie. “Anche per quanto riguarda il tema della liberalizzazione, in materia di consumo, le ADR potrebbero essere un motore di incentivazione nel rapporto con l’utente”.

PREVEDIBILITA’, TEMPESTIVITA’ E AUTOREVOLEZZA. GIUSTIZIA-ECONOMIA-IMPRESA
“La giustizia non è una variabile indipendente dall’economia”; “La giustizia non riguarda solo magistrati e avvocati, ma è uno snodo cruciale tra sistema economico, sociale e sistema Paese, il cui fondamento è la democrazia, il vivere insieme, seguendo determinate regole. Non c’è giustizia senza collettività e viceversa”. Dunque: cosa chiedono i cittadini alla giustizia? “Prevedibilità e tempestività”. Il più delle volte la giustizia, in Italia, risulta essere “una sorta di lotteria che risponde a canoni indecifrabili”. Alla stessa domanda viene fornita una diversa risposta nei vari tribunali italiani e, soprattutto, per risolvere un processo civile si impiegano in media 608 giorni. “Dopo di noi ci sono Cipro e Malta”.
L’Italia risulta essere un Paese in cui si produce una mole spropositata di contenzioso, la cui tipologia è profondamente mutata nel tempo, sfociando in una sorta di “law explosion”, che ha generato microconflittualità: “dalla grande causa alla lite di cortile, dalla giustizia per pochi alla giustizia per molti, interessando vari temi: il clima, la salute, la vita, la morte”, tanto che al giudice si richiedono competenze sempre più dettagliate, approfondite, specialistiche: da giudice generalista oggi a giudice specializzato. “La celerità dipende anche dalla specializzazione; il giudice non fa i conti solo con la normativa nazionale, ma con un reticolo giurisprudenziale europeo e internazionale, che lega e complica la trama legislativa”.
E per la mediazione vale lo stesso discorso: “costruire un mediatore non generalista”, selezionato, aggiornato, professionale, perché “l’autorevolezza è legittimazione del consenso”.
La giustizia alternativa, non deve essere interpretata in termini deflattivi, ma va vista come strumento positivo in sé, perché è una spinta all’accesso alla giustizia e quindi “all’art. 24 della Costituzione”, perché permette di preservare la relazione tra le parti e risponde alla “realizzazione del principio di sussidiarietà della giustizia, dove il ricorso al giudice togato è la extrema ratio. Lo Stato interviene laddove siano state esperite prima tutte le forme di soluzione alternativa delle controversie. La sfida è ardua e impegnativa, ma va vinta non nell’interesse di una nuova corporazione(mediatori/conciliatori), ma del sistema giustizia e, quindi, dei cittadini”.

LEGALITARISMO E SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI. IL LAVORO DELLA CORTE DEI CONTI.
Il lavoro della Corte dei Conti, che è quello di controllare e vigilare in materia fiscale sulle entrate e spese pubbliche all’interno del bilancio dello Stato, ha riscontrato che il sistema giustizia, nel nostro Paese, impegna nell’anno 7 miliardi e 500 milioni di euro e i suoi ritardi causano mediamente 1 miliardo di danni. Dati, questi, registrati dalla Confcommercio. La Corte dei Conti sta, pertanto, valutando l’efficienza del sistema giustizia, che non risulta essere soddisfacente, perché troppo macchinoso e eccessivamente gravoso nel settore commerciale, degli investimenti, dove gli imprenditori non hanno riscontro se non dopo tanti anni. Ci si chiede allora: perché il sistema è così involuto? Le ragioni sono tantissime. “Una delle tante è l’eccesso di legislazioni: il legalitarismo ci ha ingessato, vi è necessità di codificare qualsiasi cosa, tanto che si è generata una sorta di superfetazione legislativa, che ha bloccato il sistema. Oltre poi alla grande quantità di contenzioso che si genera in Italia”.
Inoltre circa l'utilizzo dello strumento della mediazione all’interno dello Stato il “compito di coloro che sono al governo dello Stato è quello di perseguire l’interesse pubblico, ben differente da quello privato. Nei servizi pubblici non sono possibili le transazioni, per cui la mediazione non è legittimata. La mediazione fa sì che due parti si incontrino attraverso rispettive rinunce. Nella Corte dei Conti la transazione viene approvata dopo essere stata esaminata dalla Procura della Corte dei Conti, che ha il compito di valutare se la rinuncia risponda ad una giusta pretesa oppure possa causare un danno. Il che significa che le transazioni sono congelate”.
Questo non esclude il fatto che i modi stragiudiziali per risolvere le controversie, anche all’interno della Corte dei Conti, esistano e siano stati incentivati. È stato citato il ricorso amministrativo, il sistema del ricorso straordinario al Capo dello Stato (L. n. 69/2009), mentre tra le leggi degli anni Novanta, quella sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), per prevenire e gestire conflitti, prevedendo la possibilità di addivenire ad un accordo: “anche se si tratta di un istituto poco praticato”.

GLI AVVOCATI-MEDIATORI: QUESTIONI DI INCOMPATIBILITA’
Nel DM 180/2010 gli avvocati sono stati definiti mediatori di diritto e nel novembre 2015 un’importante sentenza del Consiglio di Stato sulla mediazione ha stabilito l’obbligo della formazione specifica per gli avvocati-mediatori e l’incompatibilità dell’avvocato, che non può depositare istanze di mediazione nell’Organismo in cui esercita la professione di mediatore, pena la sospensione dell’attività professionale. “Gli ordini forensi per primi hanno inserito gli ODM nei loro organi interni e ciò conferma la serietà con cui l’avvocatura si è approcciata alla mediazione. Se da una parte l’avvocatura ha dato e continua a dare forte impulso alla mediazione, non deve però essere penalizzata con l’incompatibilità assoluta (cfr. art. 14-bis del DM 139/2014)”. Positivi, la negoziazione assistita, soprattutto nell’ambito della famiglia, e le camere arbitrali forensi: “grande sbocco per l’avvocatura, perché sono strumenti utili da offrire ad una clientela che vuole giustizia in tempi rapidi ed economici”.

RAZIONALIZZARE IL PROCESSO, RAZIONALIZZARE LE ALTERNATIVE
Se da un lato è necessario razionalizzare il processo, dall’altro è opportuno rendere razionali anche le alternative. “Talvolta si cerca di utilizzare i mezzi alternativi al processo senza occuparsi di migliorare il processo. Razionalizzare significa scegliere le opportunità più convenienti, estendendo la cultura della pacificazione ossia l’opportunità di transigere”. L’avvocato, in qualità di dominus della scelta, “deve poter scegliere tra due attività funzionali a tutelare i diritti del proprio cliente”. Si è dimostrato contrario all’obbligatorietà della mediazione, perché “taglia le ali alle potenzialità dell’alternativa e, soprattutto, non può essere misurata sulle vicende delle statistiche”. Il Legislatore, dovrebbe scommettere sulle alternative “non come costrizione, ma come convinzione, oltre a preoccuparsi di modificare il processo civile”.

Cit. “Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo ogni volta che puoi. Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto … in onorari, spese e perdite di tempo” (Abraham Lincoln).

Previdenza avvocati. Vademecum

Come già si sa, per gli avvocati iscritti agli Albi professionali è oggi obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

Essa resta facoltativa solo per i praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro, mentre nessuna scelta diversa dall'iscrizione alla Cassa può essere esercitata né dagli avvocati che siano iscritti ad altri albi professionali né da quelli che svolgano funzioni di giudice di pace, giudice onorario di tribunale o sostituto procuratore onorario in udienza.
 

Il contributo soggettivo

Indipendentemente dal reddito, ogni avvocato è tenuto a versare alla Cassa forense il cd. contributo minimo soggettivo obbligatorio, che, per il 2015, è fissato in Euro 2.810,00.
Tale importo, in ogni caso, è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
Per agevolare l'accesso alla professione, tuttavia, il contributo minimo obbligatorio può essere ridotto al 50% per i praticanti abilitati e, per i primi sei anni di iscrizione, per gli avvocati che si sono iscritti all'Albo prima del compimento dei 35 anni di età.
I percettori di redditi inferiori a Euro 10.300,00, inoltre, hanno la facoltà, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, di chiedere la riduzione per un ulteriore 50%, con riconoscimento, però, di un periodo di contribuzione annuale di soli 6 mesi.
Il contributo soggettivo si completa con il versamento del 14% del reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef, sino all'ammontare del tetto pensionabile (Euro 97.850,00 per il 2015) e del 3% per la parte eccedente.

Il contributo integrativo

Al contributo soggettivo si aggiunge un contributo integrativo.
Esso è stabilito nella misura del 4% del volume annuale d'affari IVA, non concorre alla formazione del reddito professionale e non è soggetto all'Irpef.
Il contributo integrativo, inoltre, è ripetibile nei confronti dei clienti e, pertanto, va inserito in fattura.
L'ammontare minimo di tale contributo, in ogni caso, è pari, per il 2015, a Euro 710.
Non deve essere pagato, tuttavia, dagli avvocati per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, indipendentemente dall'età, mentre per i quattro anni successivi, se l'iscrizione è stata effettuata prima del compimento dei 35 anni di età, esso è ridotto alla metà.
Si precisa, poi, che non sono assoggettati al contributo integrativo i pensionati di vecchiaia e i praticanti abilitati al patrocinio.

Il contributo e l'indennità di maternità

Tutti gli iscritti alla Cassa, inoltre, sono tenuti al pagamento di un contributo di maternità, volto a coprire l'indennità erogata in favore delle professioniste madri.
Esso, per il 2015, ammonta ad Euro 131,00.
Si sottolinea, a tal proposito, che l'indennità di maternità è pari all'80% dei 5/12 del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, prodotto nel secondo anno precedente quello in cui si è verificata la gravidanza, compreso entro limiti minimi e massimi.
Più in particolare, tale importo non può essere inferiore a quello stabilito in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto né superiore a cinque volte l'importo minimo.
L'indennità di maternità è corrisposta in un'unica soluzione per un totale di cinque mensilità (ovverosia le due antecedenti la data presunta del parto e le tre successive la data effettiva del parto).

Il contributo modulare volontario

Tutti gli iscritti alla cassa, infine, possono versare, su base volontaria, un contributo ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, di misura compresa tra l'1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto massimo reddituale.
Non possono, tuttavia, corrispondere il contributo modulare volontario i pensionati, fatta eccezione per coloro che percepiscono pensione di invalidità.

Il modello 5

Ogni avvocato, poi, è tenuto a compilare il cd. modello 5, attraverso il quale comunicare alla Cassa i propri dati reddituali e procedere all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti.
Il modello va compilato a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo e anche nel caso in cui il volume d'affari IVA e il reddito professionale annuo siano pari a zero o, addirittura, negativi.

Il modello 5-bis

I professionisti che hanno svolto attività professionale in forma associata nel corso dell'anno solare cui è riferito il reddito indicato nel modello 5 sono tenuti a un ulteriore adempimento: la compilazione del cd. modello 5 bis.
Attraverso questo modello, che non è alternativo ma aggiuntivo rispetto al modello 5, si comunica alla Cassa il dato reddituale complessivo degli studi legali associati o delle società tra professionisti.

Le scadenze fissate per gli adempimenti

I pagamenti dovuti dagli iscritti alla Cassa forense, in ogni caso, non sono dovuti tutti insieme.
Annualmente, infatti, sono fissate delle scadenze (che più o meno si ripetono di anno in anno) per poter provvedere a pagamenti rateali.
Per il 2015, in particolare, i contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità possono essere pagati in quattro rate, con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre. Proprio tale data costituisce anche il termine ultimo oltre il quale eventuali omissioni o ritardi nel pagamento dei contributi minimi sono sanzionati.
Sempre il 30 settembre 2015 è stato individuato quale termine entro il quale inviare il mod. 5/2015 e il mod. 5bis/2015.
Con riferimento, invece, ai contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2014, le due rate per il pagamento previste per il 2015 sono 31 luglio e 31 dicembre.
Al 31 ottobre è stato fissato il termine per il pagamento dei contributi minimi dell'anno in corso, degli anni precedenti e degli istituti facoltativi (riscatto, ricongiunzione, retrodatazione).
Scadrà, infine, il 31 dicembre 2015 il pagamento della contribuzione modulare volontaria.

Le prestazioni previdenziali

» La pensione di anzianità

Tra le prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa vi è, innanzitutto, la pensione di anzianità.
Ne hanno diritto coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2011: 58 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013: 58 anni di età e 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 59 anni di età e 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 60 anni di età e 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019: 61 anni di età e 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2020: 62 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
L'importo per la pensione di anzianità varia a seconda dei casi.
A tal proposito, è interessante segnalare che, a seguito della riforma della previdenza forense, con riferimento alle pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° febbraio 2010 in poi, non è più prevista la pensione minima. Oggi, infatti, è prevista un'integrazione al trattamento minimo, che può essere applicata nel caso in cui i redditi dell'iscritto e del coniuge non superino, complessivamente, il triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.
L'importo della pensione, poi, è dato dalla somma tra una quota di base, calcolata con criterio retributivo, e una quota modulare, calcolata con criterio contributivo.

» La pensione di vecchiaia retributiva

La Cassa forense eroga, poi, anche la pensione di vecchiaia. Essa si divide in contributiva e retributiva.
Hanno diritto alla pensione di vecchiaia contributiva i professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età e 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età e 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età e 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età e 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Anche con riferimento alla pensione di vecchiaia retributiva, come per quella di anzianità, valgono le stesse innovazioni introdotte dalla riforma della previdenza forense.

» La pensione di vecchiaia contributiva

I professionisti iscritti alla Cassa che, pur avendo maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva, non abbiano raggiunto la necessaria anzianità contributiva, possono accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al ricorrere dei seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
Essa è composta da una quota "di base" e da una quota "modulare", calcolate secondo i criteri stabiliti dalla legge numero 335 del 1995 e dall'articolo 6 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile e tenendo conto delle somme corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione.

» I supplementi di pensione

L'avvocato che rimanga iscritto alla cassa pur percependo già una pensione di vecchiaia retributiva ha diritto a percepire un primo supplemento di pensione dopo due anni dal pensionamento (cd. supplemento biennale) e un secondo ulteriore supplemento di pensione alla scadenza del successivo triennio (cd. supplemento triennale).
Per quanto invece riguarda, inveece, i professionisti che proseguono l'esercizio dell'attività professionale pur percependo già la pensione di vecchiaia contributiva, occorre fare una distinzione.
Se la pensione ha decorrenza compresa entro il 1° gennaio 2010 essi hanno diritto a un supplemento biennale e a uno triennale. Se, invece, la decorrenza è a partire dal 1° febbraio 2010, essi non hanno diritto ad alcun supplemento di pensione.

» La pensione modulare

Come visto, a partire dalla riforma del 2010, è stata introdotta la quota di pensione modulare. Tale aspetto costituisce forse uno dei più interessanti della riforma previdenziale forense del 2010.
Si tratta, in particolare, di una quota che si aggiunge al trattamento pensionistico di base e non di una prestazione previdenziale autonoma.
La quota modulare delle pensione è determinata secondo il criterio di calcolo contributivo e la sua decorrenza è la medesima prevista per la pensione di base.
Per comprendere al meglio cos'è la pensione modulare e i vari aspetti che la compongono, Cassa forense ha predisposto un'apposita guida: "La nuova "pensione modulare" per gli avvocati".

» Pensione di inabilità e pensione di invalidità

La Cassa forense corrisponde poi ai propri iscritti, che siano in possesso dei requisiti richiesti, anche la pensione di inabilità e quella di invalidità.
Più nel dettaglio, possono beneficiare della pensione di inabilità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità a esercitare la professione esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio
- malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni, per inabilità causata da malattia o infortunio
- cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso quello speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.
Possono invece beneficiare della pensione di invalidità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità a esercitare la professione ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3
- infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l'iscrizione o sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l'infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

» La pensione di reversibilità

Anche la Cassa forense, al pari delle altre gestioni previdenziali, comprende poi tra le prestazioni erogate anche la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista.
In particolare, ne ha innanzitutto diritto il coniuge.
A tal proposito occorre precisare che nel caso di separazione, al coniuge superstite la pensione di reversibilità spetta solo nel caso in cui lo scioglimento del legame coniugale non gli sia stato addebitato. Se, invece, il coniuge superstite era separato "con addebito" dal professionista, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risultasse comunque beneficiario di un assegno alimentare a carico del defunto.
Per quanto riguarda, invece, il coniuge divorziato, egli può beneficiare della pensione di reversibilità solo nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare e non si sia risposato.
Oltre al coniuge, l'assegno spetta anche ai figli che siano minori di anni 18; studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito; studenti universitari che siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea sino a massimo il compimento di 26 anni di età; figli maggiorenni inabili, a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.
L'ammontare della pensione, per il coniuge è pari al 60% se non ci sono figli minori o equiparati, all'80% con un figlio minore o equiparato e al 100% con due o più figli minori o equiparati.
Per i figli minori o equiparati, invece, la pensione di reversibilità spetta per il 60% a un solo figlio, per l'80% a due figli e per il 100% a tre o più figli.

» La pensione indiretta

Nel caso in cui al momento del decesso il professionista non era ancora pensionato, ai familiari spetta, invece, la pensione indiretta.
Ne possono beneficiare gli stessi soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.
I requisiti necessari affinché la Cassa forense eroghi tale prestazione sono, innanzitutto, che l'iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età.
Inoltre, l'eventuale cessazione dell'iscrizione deve essere intervenuta non prima di tre anni anteriori al decesso e non deve essere stato stato chiesto il rimborso dei contributi.
Infine, il professionista deceduto doveva avere una posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa.


Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle varie prestazioni previdenziali offerte: prestazioni previdenziali.

» Ricongiunzione e totalizzazione

Anche la Cassa forense dà ai propri iscritti la possibilità di ricorrere agli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione.
In particolare, la finalità della ricongiunzione è quella di far conseguire agli iscritti il diritto e la misura a una unica pensione.
Ciò può avvenire tramite ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda, tramite ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione o, infine, tramite ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione.
Per quanto riguarda, invece, la totalizzazione, essa consente di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e indiretta, cumulando i periodi assicurativi che sono stati maturati presso gestioni previdenziali diverse, non contestualmente. La finalità è quella di poter conseguire un unico trattamento pensionistico, senza alcun onere per l'iscritto.

» Il riscatto

Un'ulteriore possibilità prevista nell'ambito della previdenza forense è quella del riscatto, attraverso il quale è possibile computare anni aggiuntivi ai fini contributivi, ovviamente corrispondendo quanto dovuto.
Gli anni che possono essere riscattati sono quelli del corso legale di laurea in giurisprudenza, del servizio militare obbligatorio o di quello civile sostitutivo o equiparato, del servizio militare prestato in guerra e del praticantato con o senza abilitazione al patrocinio.
Possono beneficiare del riscatto innanzitutto gli iscritti Cassa, anche pensionati, e i cancellati dalla Cassa, che conservano il diritto a pensione di vecchiaia, in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie.
Ne possono beneficiare, poi, i titolari di pensione di inabilità e i superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al fine di maturare il periodo di anzianità necessario per conseguire la pensione indiretta.

» Le prestazioni assistenziali

Oltre alle classiche prestazioni previdenziali, Cassa forense offre ai propri iscritti diverse prestazioni assistenziali.
In particolare, è prevista, innanzitutto, un'assistenza in caso di bisogno, corrisposta in caso di difficoltà economiche contingenti o momentanee. Il riferimento va soprattutto ai casi di malattia o infortunio.
La Cassa, inoltre, prevede un indennizzo da corrispondere ai professionisti che abbiano subito un danno lesivo della propria attività professionale a causa di una catastrofe o una calamità naturali.
Sono poi previsti, ovviamente, un indennizzo per infortunio o malattia, corrisposto laddove questi abbiano impedito l'esercizio della professione in maniera assoluta per almeno tre mesi consecutivi, e, come visto, un'indennità di maternità corrisposta alle professioniste in caso di parto, di adozione o affidamento preadottivo e in caso di aborto spontaneo o terapeutico.
Ma le provvidenze non finiscono qui.
Cassa forense prevede a favore dei propri iscritti un contributo per le spese funerarie in caso di decesso di prossimi congiunti, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo e convivente more uxorio.
Vi sono poi delle erogazioni assistenziali in favore di avvocati ultraottantenni e ulteriori provvidenze in corso di attuazione, come borse di studio e contributi per spese di ospitalità in istituto per anziani, malati cronici o lungodegenti o per assistenza infermieristica domiciliare temporanea.

Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle diverse tipologie di prestazioni assistenziali nell'apposita sezione "le prestazioni assistenziali".