domenica 22 dicembre 2019

IL TERMINE DEI 3 MESI NELLA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA



Il fatto dei 3 mesi di tempo è indicato dalla legge solo ai fini della c.d. condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
In buona sostanza, prima dei 3 mesi dall’inizio del procedimento non si può avviare la causa in Tribunale.
Dunque, un eventuale “accordo di mediazione” resta ugualmente valido anche concluso fuori tempo massimo.
Il termine di 3 mesi stabilito dalla legge non costituisce un limite, per la formazione dell’accordo, ma solo una condizione per poter agire in Tribunale.
Esso è stato infatti stabilito solo allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate, all’infinito, al divieto di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

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