Il fatto dei 3 mesi di tempo è indicato dalla legge solo ai
fini della c.d. condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
In buona sostanza, prima dei 3 mesi dall’inizio del
procedimento non si può avviare la causa in Tribunale.
Dunque, un eventuale “accordo di mediazione” resta ugualmente
valido anche concluso fuori tempo massimo.
Il termine di 3 mesi stabilito dalla legge non costituisce un
limite, per la formazione dell’accordo, ma solo una condizione per poter agire
in Tribunale.
Esso è stato infatti
stabilito solo allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate,
all’infinito, al divieto di rivolgersi all’autorità giudiziaria.
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