Nuovo Forfettario:
calcolo del reddito, limite di ricavi, permanenza nel regime, casi particolari.
Dal primo gennaio 2016 sarà
possibile aderire al Nuovo Regime Forfettario: si tratta di un regime
fiscale agevolato, che comporta una tassazione sostitutiva del 5% (per
chi inizia una nuova attività), da non confondere col Regime dei Nuovi
Minimi ( nel 2016 non più accessibile), che comporta anch’esso una
tassazione sostitutiva, ma con criteri differenti per la determinazione del
reddito.
Il Regime Forfettario esiste, in
realtà, già dal 2015, ma la Legge di Stabilità 2016 ha apportato
significative novità.
Vediamo ora tutte le Faq
sull’esercizio dell’attività, i benefici fiscali, come si calcola il
reddito, i criteri di accesso e permanenza, ed i casi particolari.
È vero che col Nuovo Forfettario
devo versare il 5% di IRPEF su quello che guadagno?
Il Nuovo Regime Forfettario comporta
una tassazione del 5%, che sostituisce Irpef, addizionali ed Irap
(inoltre non si è soggetti all’Iva), solo nei primi 5 anni, quando
s’intraprende una nuova attività*,
dal 2016; per chi inizia una nuova attività nel 2015, la tassazione è al 10%
per chi aderisce nel periodo transitorio, diversamente opera la tassazione al
15%, con la riduzione di un terzo del reddito imponibile; per i soggetti che non iniziano una nuova attività, la tassazione è
al 15%, sia nel 2015 che nel 2016.
Quali requisiti devo avere per
aderire al Forfettario come nuova attività*?
La nuova attività*, [per fruire della tassazione
agevolata del 5%], non deve costituire mera prosecuzione di
un’attività già esistente, esercitata anche come lavoratore dipendente (escluso
l’esercizio come pratica professionale); inoltre, il contribuente [non deve
aver avuto] una partita Iva aperta ( o meglio, aver esercitato
un’attività d’impresa o di lavoro autonomo) negli ultimi 3 anni.
Quali spese posso dedurre col Nuovo
Forfettario?
Il
Regime Forfettario non permette la deduzione di alcuna spesa, ma decurta i ricavi, o fatturato, di un determinato
coefficiente: per i liberi professionisti, l’imponibile, su
cui è calcolata l’imposta (del %5 o 10%, per le nuove attività, o del 15%), è
pari al 78% dei compensi. Dunque, se il totale dei compensi annui
ammonta a 10.000 Euro, si pagheranno le imposte su 7.800 (il 78%), dedotti
i contributi previdenziali.
È vero che col Nuovo Forfettario devo
versare il 27,72% di INPS su quello che guadagno? Sono un consulente abilitato
ma non sono iscritto all’Ordine, quindi penso che la Gestione Separata sia la
mia unica opzione.
Per i professionisti senza cassa,
come i non iscritti ad un Ordine, o Albo, è d’obbligatoria l’iscrizione alla Gestione
Separata Inps, a prescindere dal regime fiscale utilizzato, con il
pagamento della contribuzione pari al 27,72% (al 24%, dal 2016,
se il professionista è pensionato o iscritto ad altra gestione) del reddito
netto (per il forfettario, si prenderà in considerazione il reddito decurtato
dal coefficiente, come sopra calcolato): non sono previsti minimali, ma
si paga a consuntivo.
Se decido di aprire un bar, dovrò
iscrivermi alla Gestione Separata Inps perché ho scelto il Forfettario?
La Gestione previdenziale a
cui iscriversi non è determinata dal regime fiscale, ma dall’attività svolta:
pertanto, chi decide di aprire un bar, o un negozio, dovrà iscriversi alla Gestione
Inps Artigiani e Commercianti, e non a quella Separata.
Col Forfettario, se sono iscritto
alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti, non devo pagare nessun minimale?
Per il 2015 quanto affermato è
corretto: chi è iscritto alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti, ed
usufruisce del Regime Forfettario, ha il beneficio di non essere obbligato al pagamento
del minimale; deve però richiedere appositamente tale agevolazione
all’Inps. Tuttavia, per il 2016 non sarà così: anziché il beneficio del
mancato pagamento del minimale, sarà applicato uno “sconto” del 35% sulla
contribuzione dovuta. Questo, però, avverrà se sarà confermato quanto
previsto nel Maxiemendamento al Ddl Stabilità 2016.
Ho letto online che, oltre alle
tasse relative all’anno passato, col nuovo Forfettario si dovrà versare un
anticipo del 50% di quelle relative all’anno in corso, ovviamente presunte. Se
questo fosse vero, dovrei versare il 50% del saldo pagato sui redditi dell’anno
passato?
Relativamente agli acconti, la procedura
stabilita per il Nuovo Forfettario è la stessa prevista per l’Irpef: dunque,
entro il 16 giugno (salvo
proroghe) si dovrà pagare il saldo risultante in Unico 2016 (pari al 5, 10 o 15% del reddito, dedotti i
contributi previdenziali), più il primo acconto, pari al 40% del saldo, che può essere differito al 16 luglio con la
maggiorazione dello 0,40% (anch’esso salvo proroghe da stabilirsi di anno in
anno); il secondo acconto,
pari al 60% del saldo,
dovrà essere versato entro il 30 novembre. Se il saldo risulterà inferiore a 257,52 Euro, l’acconto, pari al 100%,
potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Se l’importo risulterà inferiore a 51,65 Euro, il contribuente non dovrà
versare alcun acconto.
Nulla vieta di determinare l’acconto
con metodo previsionale, ad esempio se si prevede di guadagnare molto
meno nell’anno in corso: tuttavia, il mancato versamento, se poi la previsione
si rivelasse errata, esporrebbe al rischio di sanzioni.
È giusto affermare che, avendo
aperto la mia attività il primo settembre, il massimo che posso fatturare per
non uscire dal regime Forfettario non è 40.000 euro ma circa 13.300 Euro, per
il 2015? Ho aperto un’attività di commercio all’ingrosso, ho diviso per dodici
l’importo annuo e moltiplicato per 4, è corretto?
Per quanto concerne il limite di
fatturato di 40.000 Euro, valido per il commercio all’ingrosso e al
dettaglio nel 2015 (nel 2016 sarà pari a 50.000), è corretto affermare che i
ricavi vadano ragguagliati ad anno: pertanto, per chi alza la serranda
il primo settembre, il limite non è più 40.000, ma occorre dividere per 365
giorni e moltiplicare per il numero dei giorni intercorrenti tra
l’apertura dell’attività ed il 31 dicembre; nel caso del primo settembre
avremo: 40.000 : 365 x 122, cioè 13.369,86. In pratica il Regime Forfettario
consente di fatturare, per i commercianti, 109,58 Euro al giorno. I
limiti sono più bassi per il commercio di alimenti e bevande, e ancor più bassi
per gli ambulanti.
Posso dedurre le perdite pregresse,
da precedente attività?
Possono essere dedotte le perdite,
imputandole a diminuzione dell’imponibile fiscale, se la precedente attività
era soggetta alla contabilità ordinaria o al Regime dei Minimi;
nel caso della contabilità semplificata, non sarà possibile dedurre le perdite
pregresse.
Qual è il coefficiente di
redditività più conveniente, col Forfettario?
I coefficienti che abbattono il
reddito (al posto della deduzione dei costi) sono stati parametrati in base
all’attività svolta. Quello più basso rende imponibile il 40% del reddito
(guadagni 10.000, paghi le tasse su 4.000-dedotte eventuali perdite pregresse e
contributi, se non si tratta di nuova attività). Possiedono questo coefficiente
le attività commerciali (escluso il commercio ambulante di alimenti e
bevande, a cui si applica il 54%), del settore turistico (servizi di alloggio e
ristorazione), e le Industrie alimentari e delle bevande.
Qual è il coefficiente di
redditività meno conveniente, col Forfettario?
Il coefficiente per il quale la decurtazione
del reddito è minore è senz’altro quello relativo al settore delle
Costruzioni ed Attività Immobiliari, pari, nel 2016, all’86%.
Come si fa la fattura nel
Forfettario?
Rispetto a una fattura standard, la
fattura dei contribuenti che applicano il Forfettario non ha la rivalsa
dell’Iva (cioè non viene applicata l’Iva), né la ritenuta d’acconto
del 20%. Si applica, ove dovuto, il contributo integrativo del 4% alla
propria Gestione Previdenziale (per la Gestione Separata tale contributo è
facoltativo). Sopra i 77,47 Euro deve essere applicata una marca da bollo
da 2 Euro, con data contemporanea o antecedente a quella di emissione della
fattura.
La dicitura, da inserire al
termine del documento, è “Operazione effettuata ai sensi dell’Art. 1, Co. 54-89
Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario”.
Se non riesco a dedurre tutti i
Contributi Inps, l’eccedenza non dedotta può essere riportata l’anno
successivo?
Il discorso non ha ragion d’essere
per chi non paga contributi sul minimale, ad esempio per gli iscritti
alla Gestione Separata, in quanto, essendo la contribuzione determinata a percentuale,
se anche il reddito fosse zero perché il soggetto non ha fatturato, sarebbero
pari a zero anche i contributi.
Ha ragion d’essere, invece, per chi
comunque paga un minimale contributivo (iscritti alla Cassa artigiani e
commercianti che nel 2015 non hanno aderito all’agevolazione Inps [1],
iscritti ad altre gestioni che prevedono il pagamento di un minimale, ed
ovviamente tutti gli iscritti alla Cassa artigiani e commercianti per l’anno
2016, poiché non è più prevista l’agevolazione che esonera dal minimale).
In questo caso, la deducibilità
dei contributi funzionerà nella seguente maniera:
– reddito (decurtato dal
coefficiente) meno contributi pagati nell’anno: se il risultato è positivo,
si potranno dedurre dal reddito tutti i contributi previdenziali;
– reddito (decurtato dal
coefficiente) meno contributi pagati nell’anno: se il risultato è
negativo, si potranno dedurre dal reddito i contributi sino
all’azzeramento del reddito stesso; la contribuzione in eccedenza eventualmente
non dedotta non è riportabile all’anno successivo, ma potrà essere
riportata in deduzione Irpef ordinaria, nel rigo RP21 (Oneri e spese),
se il contribuente possiede un altro reddito tassabile ai fini Irpef; se non
possiede altro reddito, ed i redditi conseguiti col Forfettario non superano
(al netto) 2.841 Euro (requisito utile per considerare un familiare a
carico), questi contributi potranno essere dedotti dal familiare che ha
preso in carico il contribuente.
Quali sono i beni strumentali da
considerare, per il superamento della soglia annuale di 20.000 Euro?
In generale, non devono essere
considerati, ai fini del superamento della soglia annuale di 20.000 Euro
(al lordo degli ammortamenti) i beni strumentali di valore inferiore a 516,46
Euro. I beni ad uso promiscuo, come autovetture e telefoni
cellulari, sono considerati al 50%. I beni immobili non hanno
alcuna rilevanza, e per i beni in locazione o comodato si considera il valore
normale.
Se mi pento di aver aderito al
Forfettario, perché mi rendo conto che i costi hanno superato i ricavi, che
cosa devo fare?
Considerato che il Forfettario è il regime
fiscale naturale, per le persone fisiche che non possiedono cause di
esclusione dallo stesso (regimi Iva speciali, come agriturismo e vendita
di beni usati o generi di monopolio, superamento della soglia di ricavi, spese
per il personale dipendente, superamento soglia di costo dei beni
strumentali…), è comunque possibile, per chi possieda tutti i requisiti per la
permanenza nel regime, optare per il regime ordinario, in dichiarazione
dei redditi: l’opzione avrà efficacia per 3 anni. Per i soggetti per i
quali son venuti meno i requisiti, l’esclusione opera automaticamente.
Sono un libero professionista: se
dovessi fatturare più di 30.000 Euro (anche di un solo Euro) ma comunque non
superassi del 50% tale soglia, quindi fatturassi meno di 45.000 Euro, rimarrei
nel Forfettario per l’anno in corso, per poi uscirne il successivo, mentre se
fatturassi più del doppio ne uscirei direttamente nell’anno in corso?
Il Forfettario, a differenza del
Regime dei Minimi, anche in caso di superamento della soglia di ricavi di oltre
il 50%, permette comunque la permanenza nell’anno in corso, evitando
pasticci e complicazioni burocratiche.
Svolgo sia commercio ambulante di
prodotti alimentari, che di altri prodotti; le due attività hanno, per il
forfettario, due soglie diverse: quale soglia applico?
La normativa stabilisce che, per chi
esercita più attività con soglie diverse, debba essere applicata la soglia
più alta. Nel 2016 la soglia più alta, tra le due menzionate,
apparterrà all’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari, e sarà
pari a 50.000 Euro, mentre il commercio ambulante di altri prodotti avrà una
soglia di 40.000 Euro.
È vero che chi aderisce al
Forfettario non può effettuare cessioni all’esportazione?
Tale divieto è valido per gli
aderenti al Regime dei Minimi, che possono prestare servizi verso l’estero ma
non esportare beni, ma non è valido per chi aderisce al Forfettario.
Pertanto, potranno essere effettuate cessioni all’esportazione, previa
iscrizione al Vies, che può essere effettuata anche in sede di apertura
di partita Iva.
Ho aderito al Regime Forfettario:
quali registri devo tenere?
Gli aderenti al Forfettario non
hanno l’obbligo di tenuta dei Registri Iva, in quanto non applicano
l’Iva, e non possono detrarla. Dovranno comunque conservare e numerare le
fatture e le bolle doganali.
È vero che se aderisco al
Forfettario non posso assumere dipendenti?
Chi aderisce al Forfettario può
avere sia dipendenti che collaboratori, ma i compensi complessivi
non possono superare i 5.000 Euro l’anno.
[1] Inps, Circ. 29/2015.
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