martedì 5 gennaio 2016

Previdenza avvocati. Vademecum

Come già si sa, per gli avvocati iscritti agli Albi professionali è oggi obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

Essa resta facoltativa solo per i praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro, mentre nessuna scelta diversa dall'iscrizione alla Cassa può essere esercitata né dagli avvocati che siano iscritti ad altri albi professionali né da quelli che svolgano funzioni di giudice di pace, giudice onorario di tribunale o sostituto procuratore onorario in udienza.
 

Il contributo soggettivo

Indipendentemente dal reddito, ogni avvocato è tenuto a versare alla Cassa forense il cd. contributo minimo soggettivo obbligatorio, che, per il 2015, è fissato in Euro 2.810,00.
Tale importo, in ogni caso, è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
Per agevolare l'accesso alla professione, tuttavia, il contributo minimo obbligatorio può essere ridotto al 50% per i praticanti abilitati e, per i primi sei anni di iscrizione, per gli avvocati che si sono iscritti all'Albo prima del compimento dei 35 anni di età.
I percettori di redditi inferiori a Euro 10.300,00, inoltre, hanno la facoltà, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, di chiedere la riduzione per un ulteriore 50%, con riconoscimento, però, di un periodo di contribuzione annuale di soli 6 mesi.
Il contributo soggettivo si completa con il versamento del 14% del reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef, sino all'ammontare del tetto pensionabile (Euro 97.850,00 per il 2015) e del 3% per la parte eccedente.

Il contributo integrativo

Al contributo soggettivo si aggiunge un contributo integrativo.
Esso è stabilito nella misura del 4% del volume annuale d'affari IVA, non concorre alla formazione del reddito professionale e non è soggetto all'Irpef.
Il contributo integrativo, inoltre, è ripetibile nei confronti dei clienti e, pertanto, va inserito in fattura.
L'ammontare minimo di tale contributo, in ogni caso, è pari, per il 2015, a Euro 710.
Non deve essere pagato, tuttavia, dagli avvocati per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, indipendentemente dall'età, mentre per i quattro anni successivi, se l'iscrizione è stata effettuata prima del compimento dei 35 anni di età, esso è ridotto alla metà.
Si precisa, poi, che non sono assoggettati al contributo integrativo i pensionati di vecchiaia e i praticanti abilitati al patrocinio.

Il contributo e l'indennità di maternità

Tutti gli iscritti alla Cassa, inoltre, sono tenuti al pagamento di un contributo di maternità, volto a coprire l'indennità erogata in favore delle professioniste madri.
Esso, per il 2015, ammonta ad Euro 131,00.
Si sottolinea, a tal proposito, che l'indennità di maternità è pari all'80% dei 5/12 del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, prodotto nel secondo anno precedente quello in cui si è verificata la gravidanza, compreso entro limiti minimi e massimi.
Più in particolare, tale importo non può essere inferiore a quello stabilito in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto né superiore a cinque volte l'importo minimo.
L'indennità di maternità è corrisposta in un'unica soluzione per un totale di cinque mensilità (ovverosia le due antecedenti la data presunta del parto e le tre successive la data effettiva del parto).

Il contributo modulare volontario

Tutti gli iscritti alla cassa, infine, possono versare, su base volontaria, un contributo ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, di misura compresa tra l'1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto massimo reddituale.
Non possono, tuttavia, corrispondere il contributo modulare volontario i pensionati, fatta eccezione per coloro che percepiscono pensione di invalidità.

Il modello 5

Ogni avvocato, poi, è tenuto a compilare il cd. modello 5, attraverso il quale comunicare alla Cassa i propri dati reddituali e procedere all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti.
Il modello va compilato a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo e anche nel caso in cui il volume d'affari IVA e il reddito professionale annuo siano pari a zero o, addirittura, negativi.

Il modello 5-bis

I professionisti che hanno svolto attività professionale in forma associata nel corso dell'anno solare cui è riferito il reddito indicato nel modello 5 sono tenuti a un ulteriore adempimento: la compilazione del cd. modello 5 bis.
Attraverso questo modello, che non è alternativo ma aggiuntivo rispetto al modello 5, si comunica alla Cassa il dato reddituale complessivo degli studi legali associati o delle società tra professionisti.

Le scadenze fissate per gli adempimenti

I pagamenti dovuti dagli iscritti alla Cassa forense, in ogni caso, non sono dovuti tutti insieme.
Annualmente, infatti, sono fissate delle scadenze (che più o meno si ripetono di anno in anno) per poter provvedere a pagamenti rateali.
Per il 2015, in particolare, i contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità possono essere pagati in quattro rate, con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre. Proprio tale data costituisce anche il termine ultimo oltre il quale eventuali omissioni o ritardi nel pagamento dei contributi minimi sono sanzionati.
Sempre il 30 settembre 2015 è stato individuato quale termine entro il quale inviare il mod. 5/2015 e il mod. 5bis/2015.
Con riferimento, invece, ai contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2014, le due rate per il pagamento previste per il 2015 sono 31 luglio e 31 dicembre.
Al 31 ottobre è stato fissato il termine per il pagamento dei contributi minimi dell'anno in corso, degli anni precedenti e degli istituti facoltativi (riscatto, ricongiunzione, retrodatazione).
Scadrà, infine, il 31 dicembre 2015 il pagamento della contribuzione modulare volontaria.

Le prestazioni previdenziali

» La pensione di anzianità

Tra le prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa vi è, innanzitutto, la pensione di anzianità.
Ne hanno diritto coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2011: 58 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013: 58 anni di età e 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 59 anni di età e 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 60 anni di età e 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019: 61 anni di età e 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2020: 62 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
L'importo per la pensione di anzianità varia a seconda dei casi.
A tal proposito, è interessante segnalare che, a seguito della riforma della previdenza forense, con riferimento alle pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° febbraio 2010 in poi, non è più prevista la pensione minima. Oggi, infatti, è prevista un'integrazione al trattamento minimo, che può essere applicata nel caso in cui i redditi dell'iscritto e del coniuge non superino, complessivamente, il triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.
L'importo della pensione, poi, è dato dalla somma tra una quota di base, calcolata con criterio retributivo, e una quota modulare, calcolata con criterio contributivo.

» La pensione di vecchiaia retributiva

La Cassa forense eroga, poi, anche la pensione di vecchiaia. Essa si divide in contributiva e retributiva.
Hanno diritto alla pensione di vecchiaia contributiva i professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età e 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età e 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età e 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età e 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
Anche con riferimento alla pensione di vecchiaia retributiva, come per quella di anzianità, valgono le stesse innovazioni introdotte dalla riforma della previdenza forense.

» La pensione di vecchiaia contributiva

I professionisti iscritti alla Cassa che, pur avendo maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva, non abbiano raggiunto la necessaria anzianità contributiva, possono accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al ricorrere dei seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
Essa è composta da una quota "di base" e da una quota "modulare", calcolate secondo i criteri stabiliti dalla legge numero 335 del 1995 e dall'articolo 6 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile e tenendo conto delle somme corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione.

» I supplementi di pensione

L'avvocato che rimanga iscritto alla cassa pur percependo già una pensione di vecchiaia retributiva ha diritto a percepire un primo supplemento di pensione dopo due anni dal pensionamento (cd. supplemento biennale) e un secondo ulteriore supplemento di pensione alla scadenza del successivo triennio (cd. supplemento triennale).
Per quanto invece riguarda, inveece, i professionisti che proseguono l'esercizio dell'attività professionale pur percependo già la pensione di vecchiaia contributiva, occorre fare una distinzione.
Se la pensione ha decorrenza compresa entro il 1° gennaio 2010 essi hanno diritto a un supplemento biennale e a uno triennale. Se, invece, la decorrenza è a partire dal 1° febbraio 2010, essi non hanno diritto ad alcun supplemento di pensione.

» La pensione modulare

Come visto, a partire dalla riforma del 2010, è stata introdotta la quota di pensione modulare. Tale aspetto costituisce forse uno dei più interessanti della riforma previdenziale forense del 2010.
Si tratta, in particolare, di una quota che si aggiunge al trattamento pensionistico di base e non di una prestazione previdenziale autonoma.
La quota modulare delle pensione è determinata secondo il criterio di calcolo contributivo e la sua decorrenza è la medesima prevista per la pensione di base.
Per comprendere al meglio cos'è la pensione modulare e i vari aspetti che la compongono, Cassa forense ha predisposto un'apposita guida: "La nuova "pensione modulare" per gli avvocati".

» Pensione di inabilità e pensione di invalidità

La Cassa forense corrisponde poi ai propri iscritti, che siano in possesso dei requisiti richiesti, anche la pensione di inabilità e quella di invalidità.
Più nel dettaglio, possono beneficiare della pensione di inabilità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità a esercitare la professione esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio
- malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni, per inabilità causata da malattia o infortunio
- cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso quello speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.
Possono invece beneficiare della pensione di invalidità i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità a esercitare la professione ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3
- infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l'iscrizione o sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l'infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

» La pensione di reversibilità

Anche la Cassa forense, al pari delle altre gestioni previdenziali, comprende poi tra le prestazioni erogate anche la pensione di reversibilità in caso di decesso del professionista.
In particolare, ne ha innanzitutto diritto il coniuge.
A tal proposito occorre precisare che nel caso di separazione, al coniuge superstite la pensione di reversibilità spetta solo nel caso in cui lo scioglimento del legame coniugale non gli sia stato addebitato. Se, invece, il coniuge superstite era separato "con addebito" dal professionista, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risultasse comunque beneficiario di un assegno alimentare a carico del defunto.
Per quanto riguarda, invece, il coniuge divorziato, egli può beneficiare della pensione di reversibilità solo nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare e non si sia risposato.
Oltre al coniuge, l'assegno spetta anche ai figli che siano minori di anni 18; studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito; studenti universitari che siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea sino a massimo il compimento di 26 anni di età; figli maggiorenni inabili, a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.
L'ammontare della pensione, per il coniuge è pari al 60% se non ci sono figli minori o equiparati, all'80% con un figlio minore o equiparato e al 100% con due o più figli minori o equiparati.
Per i figli minori o equiparati, invece, la pensione di reversibilità spetta per il 60% a un solo figlio, per l'80% a due figli e per il 100% a tre o più figli.

» La pensione indiretta

Nel caso in cui al momento del decesso il professionista non era ancora pensionato, ai familiari spetta, invece, la pensione indiretta.
Ne possono beneficiare gli stessi soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.
I requisiti necessari affinché la Cassa forense eroghi tale prestazione sono, innanzitutto, che l'iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età.
Inoltre, l'eventuale cessazione dell'iscrizione deve essere intervenuta non prima di tre anni anteriori al decesso e non deve essere stato stato chiesto il rimborso dei contributi.
Infine, il professionista deceduto doveva avere una posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa.


Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle varie prestazioni previdenziali offerte: prestazioni previdenziali.

» Ricongiunzione e totalizzazione

Anche la Cassa forense dà ai propri iscritti la possibilità di ricorrere agli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione.
In particolare, la finalità della ricongiunzione è quella di far conseguire agli iscritti il diritto e la misura a una unica pensione.
Ciò può avvenire tramite ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda, tramite ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione o, infine, tramite ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione.
Per quanto riguarda, invece, la totalizzazione, essa consente di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e indiretta, cumulando i periodi assicurativi che sono stati maturati presso gestioni previdenziali diverse, non contestualmente. La finalità è quella di poter conseguire un unico trattamento pensionistico, senza alcun onere per l'iscritto.

» Il riscatto

Un'ulteriore possibilità prevista nell'ambito della previdenza forense è quella del riscatto, attraverso il quale è possibile computare anni aggiuntivi ai fini contributivi, ovviamente corrispondendo quanto dovuto.
Gli anni che possono essere riscattati sono quelli del corso legale di laurea in giurisprudenza, del servizio militare obbligatorio o di quello civile sostitutivo o equiparato, del servizio militare prestato in guerra e del praticantato con o senza abilitazione al patrocinio.
Possono beneficiare del riscatto innanzitutto gli iscritti Cassa, anche pensionati, e i cancellati dalla Cassa, che conservano il diritto a pensione di vecchiaia, in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie.
Ne possono beneficiare, poi, i titolari di pensione di inabilità e i superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al fine di maturare il periodo di anzianità necessario per conseguire la pensione indiretta.

» Le prestazioni assistenziali

Oltre alle classiche prestazioni previdenziali, Cassa forense offre ai propri iscritti diverse prestazioni assistenziali.
In particolare, è prevista, innanzitutto, un'assistenza in caso di bisogno, corrisposta in caso di difficoltà economiche contingenti o momentanee. Il riferimento va soprattutto ai casi di malattia o infortunio.
La Cassa, inoltre, prevede un indennizzo da corrispondere ai professionisti che abbiano subito un danno lesivo della propria attività professionale a causa di una catastrofe o una calamità naturali.
Sono poi previsti, ovviamente, un indennizzo per infortunio o malattia, corrisposto laddove questi abbiano impedito l'esercizio della professione in maniera assoluta per almeno tre mesi consecutivi, e, come visto, un'indennità di maternità corrisposta alle professioniste in caso di parto, di adozione o affidamento preadottivo e in caso di aborto spontaneo o terapeutico.
Ma le provvidenze non finiscono qui.
Cassa forense prevede a favore dei propri iscritti un contributo per le spese funerarie in caso di decesso di prossimi congiunti, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo e convivente more uxorio.
Vi sono poi delle erogazioni assistenziali in favore di avvocati ultraottantenni e ulteriori provvidenze in corso di attuazione, come borse di studio e contributi per spese di ospitalità in istituto per anziani, malati cronici o lungodegenti o per assistenza infermieristica domiciliare temporanea.

Sul sito di Cassa forense è possibile trovare approfondimenti sulle diverse tipologie di prestazioni assistenziali nell'apposita sezione "le prestazioni assistenziali".

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